Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  2. Alle attivita' previste dalla  presente  ordinanza  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazioni vigente. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 marzo 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli