Art. 6 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 2. Alle attivita' previste dalla presente ordinanza si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazioni vigente. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli