Art. 6 
 
 Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero 
 
  1. A decorrere dal  3  giugno  2020,  fatte  salve  le  limitazioni
disposte per  specifiche  aree  del  territorio  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del  2020,  nonche'
le limitazioni disposte in relazione alla  provenienza  da  specifici
Stati  e  territori  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   4,   del
decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione
gli spostamenti da e per i seguenti Stati: 
    a) Stati membri dell'Unione Europea; 
    b) Stati parte dell'accordo di Schengen; 
    c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; 
    d) Andorra, Principato di Monaco; 
    e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano. 
  2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli  spostamenti  da  e
per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo  che
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per
motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso  il
proprio domicilio, abitazione o residenza. 
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5  si  applicano
esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in  Italia  da
Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma  1  ovvero
che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori  all'ingresso  in
Italia.