(Allegato 1-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                    Registro generale dei ricorsi 
                  e registri telematici particolari 
 
    1.  I  registri  di  presentazione  dei  ricorsi  e  i   registri
particolari, di cui  agli  articoli  1  e  2  delle  disposizioni  di
attuazione  del  CPA  sono  gestiti   con   modalita'   informatiche,
assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della
data e  dell'oggetto  delle  registrazioni  e  l'identificazione  del
soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonche' secondo
quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19. 
    2. Sono gestiti con modalita' automatizzata,  in  particolare,  i
seguenti registri: 
      a) registro generale dei ricorsi; 
      b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato; 
      c) processi verbali; 
      d) provvedimenti dell'adunanza plenaria; 
      e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari); 
      f) provvedimenti monocratici (esclusi  i  decreti  cautelari  e
cautelari ante causam); 
      g)  provvedimenti   cautelari   (decreti   cautelari,   decreti
cautelari ante causam, ordinanze cautelari); 
      h) istanze di fissazione di udienza; 
      i) istanze di prelievo.