(Allegato 2-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  Redazione e deposito degli atti digitali - art. 9 dell'Allegato 1 
 
    1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi  allegati,
nei formati di cui all'articolo  12,  e'  effettuato  utilizzando  il
modulo  denominato  ModuloDepositoRicorso,   scaricabile   dal   sito
istituzionale,  da  compilare  secondo  le   indicazioni   ivi   rese
disponibili. 
    2. Il deposito degli atti successivi al  ricorso  introduttivo  e
dei relativi  allegati,  nei  formati  di  cui  all'articolo  12,  si
effettua     utilizzando      l'apposito      modulo,      denominato
ModuloDepositoAtto, scaricabile dal sito istituzionale, in  cui  deve
essere indicato il numero di ricorso generale attribuito dal S.I.G.A.
al momento del deposito del ricorso introduttivo. 
    3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi  allegati,
nonche'  degli  altri  atti  processuali,  puo'   essere   effettuato
autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche  nel  caso
in cui sia stata conferita una procura congiunta. 
    4. Il  ModuloDepositoRicorso  e  il  ModuloDepositoAtto  sono  in
formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES. 
    5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e
2, compreso il ricorso, sono inseriti in  un  unico  contenitore.  La
firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti  i
documenti in essi contenuti. 
    6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti
nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi
contenuti. Il  S.I.G.A.  prevede  funzionalita'  per  la  verifica  e
l'integrazione  delle  informazioni  da  parte   del   personale   di
Segreteria. 
    7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei  relativi  allegati  e
degli altri atti di parte si effettua  tramite  PEC,  secondo  quanto
indicato dall'articolo 7. 
    8. Nel caso in cui non  sia  possibile,  per  comprovate  ragioni
tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal  messaggio  di  cui
all'articolo 7, comma  7,  o  nel  caso  in  cui  la  dimensione  del
documento da depositare superi i 30 MB, e' consentito il  caricamento
diretto attraverso il sito  istituzionale  (upload),  secondo  quanto
indicato dall'articolo 8. 
    9.  Il  deposito  dell'atto  introduttivo  e  degli  altri   atti
processuali  da  parte  dell'Avvocatura  dello  Stato   avviene   con
modalita' di cooperazione applicativa nel rispetto delle disposizioni
dettate dai commi 6 e 7. 
    10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del
sistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite dal  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   il   deposito   del
provvedimento giurisdizionale sia eseguito in forma  cartacea,  salve
ragioni tecniche ostative la Segreteria provvede  ad  estrarre  copia
informatica del  documento  cartaceo  e,  dopo  averne  attestata  la
conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento
nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento.