Art. 6 
 
                 Disposizioni temporanee in materia 
                      di riduzione del capitale 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi
nel corso degli  esercizi  chiusi  entro  la  predetta  data  non  si
applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo,  2447,  2482-bis,
commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice  civile.  Per  lo
stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa'  per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli  articoli  2484,
primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 2446, 2447, 2482-bis
          e 2482-ter del codice civile: 
                "Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite 
                Quando risulta che il capitale e' diminuito di  oltre
          un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il
          consiglio di gestione,  e  nel  caso  di  loro  inerzia  il
          collegio sindacale ovvero  il  consiglio  di  sorveglianza,
          devono  senza  indugio  convocare   l'assemblea   per   gli
          opportuni   provvedimenti.   All'assemblea   deve    essere
          sottoposta  una  relazione  sulla  situazione  patrimoniale
          della societa', con le osservazioni del collegio  sindacale
          o  del  comitato  per  il  controllo  sulla  gestione.   La
          relazione e le osservazioni devono  restare  depositate  in
          copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che
          precedono l'assemblea, perche'  i  soci  possano  prenderne
          visione.  Nell'assemblea  gli  amministratori  devono  dare
          conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
          relazione. 
                Se  entro  l'esercizio  successivo  la  perdita   non
          risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria
          o il consiglio di sorveglianza che approva il  bilancio  di
          tale esercizio deve  ridurre  il  capitale  in  proporzione
          delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
          sindaci o il consiglio di sorveglianza devono  chiedere  al
          tribunale che venga disposta la riduzione del  capitale  in
          ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
          provvede,  sentito  il  pubblico  ministero,  con   decreto
          soggetto a reclamo, che deve essere iscritto  nel  registro
          delle imprese a cura degli amministratori. 
                Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano
          senza valore nominale, lo statuto,  una  sua  modificazione
          ovvero  una  deliberazione  adottata  con  le   maggioranze
          previste per l'assemblea  straordinaria  possono  prevedere
          che la riduzione del capitale di cui  al  precedente  comma
          sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
          in tal caso l'articolo 2436. 
                Art. 2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto
          del limite legale 
                Se, per la perdita di oltre un  terzo  del  capitale,
          questo  si  riduce  al   disotto   del   minimo   stabilito
          dall'articolo 2327, gli amministratori o  il  consiglio  di
          gestione e, in  caso  di  loro  inerzia,  il  consiglio  di
          sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
          deliberare la riduzione del capitale  ed  il  contemporaneo
          aumento del medesimo ad una cifra non  inferiore  al  detto
          minimo, o la trasformazione della societa'." 
                "Art. 2482-bis. Riduzione del capitale per perdite. 
                Quando risulta che il capitale e' diminuito di  oltre
          un terzo in  conseguenza  di  perdite,  gli  amministratori
          devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli
          opportuni provvedimenti. 
                All'assemblea deve essere  sottoposta  una  relazione
          degli amministratori sulla  situazione  patrimoniale  della
          societa',   con   le   osservazioni   nei   casi   previsti
          dall'articolo 2477 del collegio sindacale  o  del  soggetto
          incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.  Se
          l'atto costitutivo non prevede  diversamente,  copia  della
          relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella
          sede   della   societa'   almeno    otto    giorni    prima
          dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione. 
                Nell'assemblea gli amministratori devono  dare  conto
          dei fatti di  rilievo  avvenuti  dopo  la  redazione  della
          relazione prevista nel precedente comma. 
                Se  entro  l'esercizio  successivo  la  perdita   non
          risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata
          l'assemblea  per  l'approvazione  del  bilancio  e  per  la
          riduzione  del  capitale  in  proporzione   delle   perdite
          accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o  il
          soggetto incaricato di effettuare la revisione  legale  dei
          conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono  chiedere
          al tribunale che venga disposta la riduzione  del  capitale
          in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. 
                Il  tribunale,  anche   su   istanza   di   qualsiasi
          interessato, provvede con decreto soggetto a  reclamo,  che
          deve essere iscritto nel  registro  delle  imprese  a  cura
          degli amministratori. 
                Si applica, in  quanto  compatibile,  l'ultimo  comma
          dell'articolo 2446. 
                Art. 2482-ter. Riduzione del capitale al disotto  del
          minimo legale 
                Se, per la perdita di oltre un  terzo  del  capitale,
          questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
          4) dell'articolo  2463,  gli  amministratori  devono  senza
          indugio convocare l'assemblea per deliberare  la  riduzione
          del capitale ed il contemporaneo aumento  del  medesimo  ad
          una cifra non inferiore al detto minimo. 
                E' fatta  salva  la  possibilita'  di  deliberare  la
          trasformazione della societa'." 
              Si riporta il testo degli articoli 2484, primo comma, e
          2545-duodecies del codice civile: 
                "Art. 2484. Cause di scioglimento . 
                Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a
          responsabilita' limitata si sciolgono: 
                  1) per il decorso del termine; 
                  2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o  per
          la sopravvenuta impossibilita' di  conseguirlo,  salvo  che
          l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
          le opportune modifiche statutarie; 
                  3) per l'impossibilita' di funzionamento o  per  la
          continuata inattivita' dell'assemblea; 
                  4) per la riduzione del  capitale  al  disotto  del
          minimo legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447
          e 2482-ter; 
                  5)   nelle   ipotesi   previste   dagli    articoli
          2437-quater e 2473; 
                  6) per deliberazione dell'assemblea; 
                  7)  per   le   altre   cause   previste   dall'atto
          costitutivo o dallo statuto. 
                La societa' inoltre si scioglie per  le  altre  cause
          previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
          seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. 
                Gli effetti dello scioglimento si determinano,  nelle
          ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5)  del  primo
          comma,  alla  data  dell'iscrizione  presso  l'ufficio  del
          registro delle imprese  della  dichiarazione  con  cui  gli
          amministratori  ne  accertano  la  causa  e,   nell'ipotesi
          prevista dal  numero  6)  del  medesimo  comma,  alla  data
          dell'iscrizione della relativa deliberazione. 
                Quando l'atto  costitutivo  o  lo  statuto  prevedono
          altre cause di scioglimento,  essi  devono  determinare  la
          competenza a deciderle od accertarle, e ad  effettuare  gli
          adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma. 
                "Art. 2545-duodecies. Scioglimento. 
                La societa' cooperativa  si  scioglie  per  le  cause
          indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6)  e  7)  dell'articolo
          2484, nonche' per la perdita del capitale sociale."