((Art. 6 - bis 
 
                    Disposizioni per il sostegno 
                  dei settori alberghiero e termale 
 
  1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti
indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero
e termale che non adottano i principi contabili internazionali  nella
redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del
codice civile e ad  ogni  altra  disposizione  di  legge  vigente  in
materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla
sezione II del capo I della  legge  21  novembre  2000,  n.  342,  ad
esclusione degli immobili alla cui produzione o  al  cui  scambio  e'
diretta   l'attivita'   di   impresa,   risultanti    dal    bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 
  2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno  o  in  entrambi  i
bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello  di
cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo  inventario  e
nella nota integrativa. 
  3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti  in
bilancio di cui al comma 2 non e' dovuta alcuna imposta sostitutiva o
altra  imposta.  Il  maggior  valore  attribuito  ai  beni   e   alle
partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle  imposte  sui
redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  a
decorrere  dall'esercizio  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione   e'
eseguita. 
  4. Il saldo attivo risultante  dalle  rivalutazioni  eseguite  deve
essere imputato al capitale o accantonato  in  una  speciale  riserva
designata con riferimento al presente comma, con esclusione  di  ogni
diversa utilizzazione. 
  5. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere  affrancato,  in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10  per  cento,  da  versare  con  le  modalita'  indicate
all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al  socio
o di destinazione a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita, ai fini della  determinazione  delle  plusvalenze  o  delle
minusvalenze  si  considera   il   costo   del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  7. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  13  aprile
2001, n.  162,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475,
477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  8. Le disposizioni  dell'articolo  14,  comma  1,  della  legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente  ai  maggiori  valori  oggetto  di  riallineamento  e'
vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini  fiscali,  che
puo' essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo. 
  9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1  del  presente
articolo abbiano esercitato la facolta' di cui all'articolo 1,  commi
696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  gli  effetti
della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del  saldo  attivo
ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio  o
rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. 
  10. Alle minori entrate derivanti dal presente  articolo,  valutate
in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro  per
l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni
di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  73  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
                "Art. 73. Soggetti passivi 
                1.  Sono  soggetti  all'imposta  sul  reddito   delle
          societa': 
                  a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; 
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                  d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato." 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2426  del  codice
          civile: 
                "Art. 2426. Criteri di valutazioni 
                Nelle valutazioni devono essere osservati i  seguenti
          criteri: 
                  1) le immobilizzazioni sono iscritte  al  costo  di
          acquisto  o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto   si
          computano anche i costi accessori. Il costo  di  produzione
          comprende  tutti  i  costi   direttamente   imputabili   al
          prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la  quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di fabbricazione e fino al momento dal quale il  bene  puo'
          essere utilizzato; con gli stessi  criteri  possono  essere
          aggiunti  gli  oneri  relativi   al   finanziamento   della
          fabbricazione, interna o presso terzi; le  immobilizzazioni
          rappresentate da titoli sono rilevate in  bilancio  con  il
          criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; 
                  2) il costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali, la cui utilizzazione  e'  limitata  nel  tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in  relazione  con  la   loro   residua   possibilita'   di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento e dei  coefficienti  applicati  devono  essere
          motivate nella nota integrativa; 
                  3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
          dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore  a
          quello determinato secondo i numeri 1)  e  2)  deve  essere
          iscritta a tale minore valore. Il  minor  valore  non  puo'
          essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
          i motivi della rettifica  effettuata;  questa  disposizione
          non  si   applica   a   rettifiche   di   valore   relative
          all'avviamento. 
                Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in imprese controllate o collegate che  risultino  iscritte
          per   un    valore    superiore    a    quello    derivante
          dall'applicazione del criterio di valutazione previsto  dal
          successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo  di  redigere
          il bilancio  consolidato,  al  valore  corrispondente  alla
          frazione  di  patrimonio   netto   risultante   dall'ultimo
          bilancio dell'impresa  partecipata,  la  differenza  dovra'
          essere motivata nella nota integrativa; 
                  4)    le    immobilizzazioni     consistenti     in
          partecipazioni in imprese controllate o  collegate  possono
          essere valutate, con riferimento ad una o  piu'  tra  dette
          imprese, anziche' secondo il criterio  indicato  al  numero
          1), per un importo pari alla  corrispondente  frazione  del
          patrimonio  netto  risultante  dall'ultimo  bilancio  delle
          imprese  medesime,  detratti  i  dividendi  ed  operate  le
          rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
          consolidato nonche' quelle necessarie per il  rispetto  dei
          principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. 
                Quando la partecipazione e'  iscritta  per  la  prima
          volta in base al metodo del patrimonio netto, il  costo  di
          acquisto superiore al valore corrispondente del  patrimonio
          netto riferito  alla  data  di  acquisizione  o  risultante
          dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata  o  collegata
          puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
          le ragioni nella nota integrativa. La  differenza,  per  la
          parte attribuibile a beni ammortizzabili o  all'avviamento,
          deve essere ammortizzata. 
                Negli esercizi successivi le  plusvalenze,  derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al valore indicato nel bilancio  dell'esercizio  precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile; 
                  5) i costi di impianto e di ampliamento e  i  costi
          di sviluppo  aventi  utilita'  pluriennale  possono  essere
          iscritti nell'attivo con il consenso,  ove  esistente,  del
          collegio sindacale.  I  costi  di  impianto  e  ampliamento
          devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
          cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati  secondo
          la loro vita utile; nei casi  eccezionali  in  cui  non  e'
          possibile stimarne  attendibilmente  la  vita  utile,  sono
          ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque  anni.
          Fino  a  che  l'ammortamento  dei  costi  di   impianto   e
          ampliamento e di sviluppo non e' completato possono  essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati; 
                  6) l'avviamento puo'  essere  iscritto  nell'attivo
          con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale,  se
          acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo  per  esso
          sostenuto.  L'ammortamento  dell'avviamento  e'  effettuato
          secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui  non
          e' possibile stimarne attendibilmente  la  vita  utile,  e'
          ammortizzato entro un periodo non superiore a  dieci  anni.
          Nella nota  integrativa  e'  fornita  una  spiegazione  del
          periodo di ammortamento dell'avviamento; 
                  7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono  rilevati
          secondo il criterio stabilito dal numero 8); 
                  8) i crediti e i debiti sono rilevati  in  bilancio
          secondo il criterio del costo ammortizzato,  tenendo  conto
          del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
          valore di presumibile realizzo; 
                  8-bis)  le  attivita'  e  passivita'  monetarie  in
          valuta sono iscritte  al  cambio  a  pronti  alla  data  di
          chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o  perdite  su
          cambi  devono  essere  imputati  al   conto   economico   e
          l'eventuale utile netto e' accantonato in apposita  riserva
          non  distribuibile  fino  al  realizzo.  Le   attivita'   e
          passivita' in valuta non monetarie devono  essere  iscritte
          al cambio vigente al momento del loro acquisto; 
                  9)  le  rimanenze,  i   titoli   e   le   attivita'
          finanziarie che  non  costituiscono  immobilizzazioni  sono
          iscritti al costo di acquisto o  di  produzione,  calcolato
          secondo il numero 1), ovvero  al  valore  di  realizzazione
          desumibile dall'andamento  del  mercato,  se  minore;  tale
          minor valore  non  puo'  essere  mantenuto  nei  successivi
          bilanci se ne  sono  venuti  meno  i  motivi.  I  costi  di
          distribuzione non possono essere  computati  nel  costo  di
          produzione; 
                  10)  il  costo  dei  beni  fungibili  puo'   essere
          calcolato col metodo della media ponderata  o  con  quelli:
          «primo entrato, primo uscito»  o:  «ultimo  entrato,  primo
          uscito»; se il valore cosi' ottenuto differisce  in  misura
          apprezzabile   dai    costi    correnti    alla    chiusura
          dell'esercizio, la differenza  deve  essere  indicata,  per
          categoria di beni, nella nota integrativa; 
                  11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza; 
                  11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se
          incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
          fair value. Le variazioni del fair value sono  imputate  al
          conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
          variazione  dei  flussi  finanziari  attesi  di  un   altro
          strumento  finanziario  o  di  un'operazione   programmata,
          direttamente  ad  una  riserva  positiva  o   negativa   di
          patrimonio  netto;  tale  riserva  e'  imputata  al   conto
          economico  nella  misura  e  nei  tempi  corrispondenti  al
          verificarsi o al modificarsi  dei  flussi  di  cassa  dello
          strumento coperto o al verificarsi dell'operazione  oggetto
          di copertura. Gli elementi oggetto di copertura  contro  il
          rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
          cambio o dei prezzi di  mercato  o  contro  il  rischio  di
          credito  sono  valutati  simmetricamente   allo   strumento
          derivato  di  copertura;  si   considera   sussistente   la
          copertura  in  presenza,  fin  dall'inizio,  di  stretta  e
          documentata  correlazione  tra  le  caratteristiche   dello
          strumento  o  dell'operazione  coperti   e   quelle   dello
          strumento di copertura. Non sono  distribuibili  gli  utili
          che  derivano  dalla  valutazione  al  fair   value   degli
          strumenti  finanziari  derivati  non   utilizzati   o   non
          necessari per la copertura. Le riserve  di  patrimonio  che
          derivano  dalla  valutazione  al  fair  value  di  derivati
          utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi  di  un
          altro strumento finanziario o di un'operazione  programmata
          non sono considerate nel computo del patrimonio  netto  per
          le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446  e
          2447 e, se  positive,  non  sono  disponibili  e  non  sono
          utilizzabili a copertura delle perdite. 
                  12) 
                Ai fini della presente Sezione, per la definizione di
          "strumento  finanziario",  di  "attivita'  finanziaria"   e
          "passivita'   finanziaria",   di   "strumento   finanziario
          derivato", di "costo ammortizzato",  di  "fair  value",  di
          "attivita'  monetaria"  e  "passivita'  monetaria",  "parte
          correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
          accettato"  si  fa  riferimento   ai   principi   contabili
          internazionali adottati dall'Unione europea. 
                Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del
          primo comma, numero  11-bis),  sono  considerati  strumenti
          finanziari derivati anche  quelli  collegati  a  merci  che
          conferiscono  all'una  o  all'altra  parte  contraente   il
          diritto di procedere alla liquidazione  del  contratto  per
          contanti  o  mediante  altri   strumenti   finanziari,   ad
          eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
          le seguenti condizioni: 
                  a) il contratto sia stato concluso e sia  mantenuto
          per soddisfare le  esigenze  previste  dalla  societa'  che
          redige il bilancio di acquisto, di vendita  o  di  utilizzo
          delle merci; 
                  b) il contratto sia stato destinato  a  tale  scopo
          fin dalla sua conclusione; 
                  c)  si  prevede  che  il  contratto  sia   eseguito
          mediante consegna della merce. 
                Il fair value e' determinato con riferimento: 
                  a)  al  valore  di  mercato,  per   gli   strumenti
          finanziari per i quali e' possibile individuare  facilmente
          un mercato attivo; qualora il valore  di  mercato  non  sia
          facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere
          individuato per i  suoi  componenti  o  per  uno  strumento
          analogo, il valore  di  mercato  puo'  essere  derivato  da
          quello dei componenti o dello strumento analogo; 
                  b) al valore che risulta da modelli e  tecniche  di
          valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
          quali non sia possibile individuare facilmente  un  mercato
          attivo; tali  modelli  e  tecniche  di  valutazione  devono
          assicurare una ragionevole  approssimazione  al  valore  di
          mercato. 
                Il fair value non e'  determinato  se  l'applicazione
          dei criteri indicati al quarto comma non da'  un  risultato
          attendibile." 
              La sezione II (Rivalutazione dei  beni  delle  imprese)
          del capo I (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI)
          della legge 21 novembre 2000, n.  342  (Misure  in  materia
          fiscale) comprende gli articoli da 10 a 16 ed e' pubblicata
          nella Gazz. Uff. 25 novembre 2000, n. 276, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 701 dell'articolo 1 della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                "701. Le imposte sostitutive di cui ai  commi  698  e
          699 sono versate: per importi complessivi fino a  3.000.000
          di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la
          prima  con  scadenza  entro  il  termine  previsto  per  il
          versamento a saldo delle imposte sui  redditi  relative  al
          periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
          e'  eseguita,  le  altre  con  scadenza  entro  il  termine
          rispettivamente previsto per il versamento  a  saldo  delle
          imposte  sui  redditi   relative   ai   periodi   d'imposta
          successivi; per importi complessivi superiori  a  3.000.000
          di euro in un massimo di sei rate di pari importo,  di  cui
          la prima con scadenza entro  il  termine  previsto  per  il
          versamento a saldo delle imposte sui  redditi  relative  al
          periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
          e' eseguita, la seconda entro il termine  previsto  per  il
          versamento della seconda o  unica  rata  di  acconto  delle
          imposte  sui  redditi   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo, le altre con scadenza,  rispettivamente,  entro
          il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte
          sui redditi e il termine previsto per il  versamento  della
          seconda o unica rata di acconto delle imposte sui  redditi,
          per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da  versare
          possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo
          III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241." 
              Si riporta il testo degli articoli  11,  13,  14  e  15
          della citata legge 21 novembre 2000, n. 342: 
                "Art.   11.   (Modalita'   di   effettuazione   della
          rivalutazione) 
                1. La  rivalutazione  di  cui  all'articolo  10  deve
          essere eseguita nel bilancio  o  rendiconto  dell'esercizio
          successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per  il
          quale il termine di approvazione scade successivamente alla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  deve
          riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa  categoria
          omogenea e deve essere annotata nel relativo  inventario  e
          nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in
          due  distinte  categorie  gli  immobili  e  i  beni  mobili
          iscritti in pubblici registri. 
                2. I valori iscritti in bilancio e  in  inventario  a
          seguito della rivalutazione  non  possono  in  nessun  caso
          superare i valori effettivamente attribuibili ai  beni  con
          riguardo  alla  loro  consistenza,  alla   loro   capacita'
          produttiva,   all'effettiva   possibilita'   di   economica
          utilizzazione nell'impresa, nonche' ai  valori  correnti  e
          alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati  italiani
          o esteri. 
                3. Gli amministratori e il collegio sindacale  devono
          indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri  seguiti
          nella  rivalutazione  delle  varie  categorie  di  beni   e
          attestare che la rivalutazione  non  eccede  il  limite  di
          valore di cui al comma 2. 
                4. Nell'inventario relativo all'esercizio in  cui  la
          rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche  il
          prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
          conformita' a precedenti leggi di rivalutazione,  dei  beni
          rivalutati." 
                "Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione) 
                1. Il saldo  attivo  risultante  dalle  rivalutazioni
          eseguite ai sensi  degli  articoli  10  e  11  deve  essere
          imputato al capitale o accantonato in una speciale  riserva
          designata  con  riferimento  alla   presente   legge,   con
          esclusione di ogni diversa utilizzazione. 
                2. La riserva, ove non venga  imputata  al  capitale,
          puo'  essere  ridotta  soltanto  con   l'osservanza   delle
          disposizioni dei commi secondo e terzo  dell'articolo  2445
          del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a
          copertura  di  perdite,  non   si   puo'   fare   luogo   a
          distribuzione di utili fino a  quando  la  riserva  non  e'
          reintegrata  o  ridotta  in   misura   corrispondente   con
          deliberazione     dell'assemblea     straordinaria,     non
          applicandosi le disposizioni  dei  commi  secondo  e  terzo
          dell'articolo 2445 del codice civile. 
                3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci  o  ai
          partecipanti mediante riduzione della riserva prevista  dal
          comma 1 ovvero mediante riduzione del  capitale  sociale  o
          del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale,  le  somme
          attribuite   ai   soci   o   ai   partecipanti,   aumentate
          dell'imposta   sostitutiva   corrispondente   all'ammontare
          distribuito, concorrono a  formare  il  reddito  imponibile
          della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
          o dei partecipanti. 
                4. Ai fini del comma 3 si considera che le  riduzioni
          del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
          riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte  in
          bilancio a norma  di  precedenti  leggi  di  rivalutazione,
          abbiano  anzitutto  per  oggetto,  fino  al  corrispondente
          ammontare, la parte del capitale formata con  l'imputazione
          di tali riserve. 
                5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie
          indicate nel comma  3,  al  soggetto  che  ha  eseguito  la
          rivalutazione e' attribuito un credito  d'imposta  ai  fini
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   o
          dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari
          all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui  all'articolo
          12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi. 
                6. Agli effetti delle disposizioni di cui al  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  466,   e   successive
          modificazioni, recante  norme  di  riordino  delle  imposte
          personali   sul   reddito   al   fine   di   favorire    la
          capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di  cui  al
          comma 1 concorre a formare la  variazione  in  aumento  del
          capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio  in
          cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva." 
                "Art. 14. (Riconoscimento fiscale di maggiori  valori
          iscritti in bilancio) 
                1. Le disposizioni dell'articolo  12  possono  essere
          applicate per il riconoscimento ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche  e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive  dei  maggiori  valori,  iscritti  nel
          bilancio di cui al  comma  1  dell'articolo  10,  dei  beni
          indicati nello stesso articolo 10. 
                2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui
          al comma 1  e'  accantonato  in  apposita  riserva  cui  si
          applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3. 
                3.   Per   le   immobilizzazioni   finanziarie,    le
          disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano  anche  per  il
          riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo  54,
          comma 2-bis, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.   917,   concernente   le   plusvalenze
          patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato  nel  comma  1
          dell'articolo 11." 
                "Art.   15.   (Ulteriori   soggetti   ammessi    alle
          rivalutazioni) 
                1. Le disposizioni degli  articoli  da  10  a  14  si
          applicano, per i beni relativi alle  attivita'  commerciali
          esercitate, anche alle imprese individuali,  alle  societa'
          in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e
          agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87,  comma
          1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  nonche'
          alle societa' ed enti di cui alla lettera d)  del  comma  1
          dello  stesso  articolo  87  e  alle  persone  fisiche  non
          residenti  che   esercitano   attivita'   commerciali   nel
          territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. 
                2.  Per  i   soggetti   che   fruiscono   di   regimi
          semplificati   di   contabilita',   la   rivalutazione   va
          effettuata per i beni che risultino acquisiti entro  il  31
          dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive  modificazioni.  La  rivalutazione  e'
          consentita a  condizione  che  venga  redatto  un  apposito
          prospetto bollato e vidimato che dovra' essere  presentato,
          a richiesta,  all'amministrazione  finanziaria,  dal  quale
          risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta." 
              Il decreto del Ministro delle finanze 13  aprile  2001,
          n. 162 recante "Regolamento recante modalita' di attuazione
          delle disposizioni tributarie in materia  di  rivalutazione
          dei beni delle imprese e  del  riconoscimento  fiscale  dei
          maggiori  valori  iscritti  in  bilancio,  ai  sensi  degli
          articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n.  342"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2001, n. 105. 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          19  aprile  2002,  n.  86  recante   "Regolamento   recante
          modalita' di attuazione delle  disposizioni  tributarie  in
          materia di rivalutazione  dei  beni  delle  imprese  e  del
          riconoscimento fiscale  dei  maggiori  valori  iscritti  in
          bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e  3  della
          L. 28 dicembre 2001, n. 448" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          8 maggio 2002, n. 106. 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  475,  477  de   478
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): 
                "475. Le riserve e i fondi di cui al comma  473  e  i
          saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati  all'imposta
          sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
          distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
          d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29
          dicembre 1990, n. 408, dall'articolo  26,  comma  5,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo  13,  comma
          5, della legge 21 novembre 2000, n. 342." 
                "477. L'imposta sostitutiva e'  indeducibile  e  puo'
          essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
          in bilancio  o  rendiconto.  Se  l'imposta  sostitutiva  e'
          imputata al capitale  sociale  o  fondo  di  dotazione,  la
          corrispondente  riduzione  e'  operata,  anche  in   deroga
          all'articolo 2365 del codice civile, con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice. 
                478.  Per   la   liquidazione,   l'accertamento,   la
          riscossione, i rimborsi, le sanzioni e  il  contenzioso  si
          applicano le  disposizioni  previste  per  le  imposte  sui
          redditi." 
              Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
          e   del   Consiglio,   del   19   luglio   2002    relativo
          all'applicazione di principi  contabili  internazionali  e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 11  settembre  2002,  n.  L  243.
          Entrato in vigore il 14 settembre 2002. 
              Si riporta il testo dell'articolo 85  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
                "Art. 85. Ricavi 
                1. Sono considerati ricavi: 
                  a) i corrispettivi delle cessioni di beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                  b) i corrispettivi delle cessioni di materie  prime
          e sussidiarie, di semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione; 
                  c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
          di partecipazioni, anche non rappresentate  da  titoli,  al
          capitale di societa' ed enti di cui  all'articolo  73,  che
          non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse  da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni  sono  nelle
          societa' o enti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
          d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 
                  d) i  corrispettivi  delle  cessioni  di  strumenti
          finanziari similari alle azioni ai sensi  dell'articolo  44
          emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diversi   da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa; 
                  e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
          di altri titoli in serie o di massa diversi  da  quelli  di
          cui alle lettere c) e d) precedenti che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                  f)   le   indennita'   conseguite   a   titolo   di
          risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
          il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 
                  g) i contributi in denaro, o il valore  normale  di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto; 
                  h) i contributi spettanti esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge. 
                2. Si  comprende  inoltre  tra  i  ricavi  il  valore
          normale dei beni di cui al comma  1  assegnati  ai  soci  o
          destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
                3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del  comma
          1  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie   se   sono
          iscritti come tali nel bilancio. 
                3-bis. In deroga al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  si
          considerano  immobilizzazioni  finanziarie  gli   strumenti
          finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione." 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   696   e   seguenti
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2019,  n.
          160: 
                "696. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma  1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  che  non  adottano  i   principi
          contabili  internazionali  nella  redazione  del  bilancio,
          possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
          civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in
          materia, rivalutare i beni di impresa e  le  partecipazioni
          di cui alla sezione II del capo I della legge  21  novembre
          2000,  n.  342,  ad  esclusione  degli  immobili  alla  cui
          produzione o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  di
          impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
          31 dicembre 2018. 
                697.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita   nel
          bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di
          cui al comma 696, per il quale il termine  di  approvazione
          scade successivamente alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, deve riguardare tutti i  beni  appartenenti
          alla stessa categoria omogenea e deve essere  annotata  nel
          relativo inventario e nella nota integrativa. 
                698. Il saldo attivo della rivalutazione puo'  essere
          affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
          alla societa' di un'imposta sostitutiva delle  imposte  sui
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e di eventuali addizionali nella misura del 10  per  cento,
          da versare con le modalita' indicate al comma 701. 
                699. Il maggior valore attribuito ai beni in sede  di
          rivalutazione  si  considera  riconosciuto  ai  fini  delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo   esercizio
          successivo  a  quello   con   riferimento   al   quale   la
          rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento  di
          un'imposta  sostitutiva  delle  imposte   sui   redditi   e
          dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e  di
          eventuali addizionali nella misura del 12 per cento  per  i
          beni ammortizzabili e del 10  per  cento  per  i  beni  non
          ammortizzabili. 
                700. Nel  caso  di  cessione  a  titolo  oneroso,  di
          assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
          all'esercizio dell'impresa ovvero al  consumo  personale  o
          familiare dell'imprenditore dei  beni  rivalutati  in  data
          anteriore  a  quella  di  inizio   del   quarto   esercizio
          successivo a quello nel cui bilancio  la  rivalutazione  e'
          stata  eseguita,  ai  fini   della   determinazione   delle
          plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene
          prima della rivalutazione. 
                701. Le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699
          sono versate: per importi complessivi fino a  3.000.000  di
          euro in un massimo di tre rate di pari importo  di  cui  la
          prima  con  scadenza  entro  il  termine  previsto  per  il
          versamento a saldo delle imposte sui  redditi  relative  al
          periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
          e'  eseguita,  le  altre  con  scadenza  entro  il  termine
          rispettivamente previsto per il versamento  a  saldo  delle
          imposte  sui  redditi   relative   ai   periodi   d'imposta
          successivi; per importi complessivi superiori  a  3.000.000
          di euro in un massimo di sei rate di pari importo,  di  cui
          la prima con scadenza entro  il  termine  previsto  per  il
          versamento a saldo delle imposte sui  redditi  relative  al
          periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
          e' eseguita, la seconda entro il termine  previsto  per  il
          versamento della seconda o  unica  rata  di  acconto  delle
          imposte  sui  redditi   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo, le altre con scadenza,  rispettivamente,  entro
          il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte
          sui redditi e il termine previsto per il  versamento  della
          seconda o unica rata di acconto delle imposte sui  redditi,
          per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da  versare
          possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo
          III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."