Art. 6 
 
 Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero 
 
  1. fatte salve le limitazioni  disposte  per  specifiche  aree  del
territorio  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   3,   del
decreto-legge n. 33 del 2020,  nonche'  le  limitazioni  disposte  in
relazione alla provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non  sono
soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e  per  i  seguenti
Stati: 
  a) Stati membri dell'Unione Europea; 
  b) Stati parte dell'accordo di Schengen; 
  c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; 
  d) Andorra, Principato di Monaco; 
  e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano. 
  2. Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per
Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che  per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza. 
  3. Gli articoli 4 e 5  si  applicano  esclusivamente  alle  persone
fisiche che fanno ingresso in Italia  da  Stati  o  territori  esteri
diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  1  ovvero  che  abbiano  ivi
soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.