Art. 6 
 
                   Determinazione e documentazione 
                       delle spese ammissibili 
 
  1. Ai fini della determinazione della base di calcolo  del  credito
d'imposta, fermo  restando  il  rispetto  delle  regole  generali  di
effettivita', pertinenza e congruita'  delle  spese,  si  considerano
ammissibili le spese rientranti nelle tipologie  indicate  nei  commi
200, 201 e 202 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
imputabili, in applicazione dell'art. 109, commi 1  e  2,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  al  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre  2019.  Ai  soli  effetti
dell'individuazione del periodo d'imposta a decorrere  dal  quale  e'
possibile l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, le spese
per la certificazione della documentazione contabile  ammissibili  ai
sensi del comma 205, quinto  periodo,  dell'art.  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, si considerano imputabili allo stesso  periodo
d'imposta  di  effettuazione  degli  investimenti   nelle   attivita'
ammissibili. 
  2. Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e  ai
software  utilizzati  nelle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  di
innovazione tecnologica e di design e  ideazione  estetica,  rilevano
nel limite massimo dell'importo fiscalmente  deducibile  nel  periodo
d'imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e  103  del  predetto
testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente  ridotto  in
caso di utilizzo dei suddetti beni anche  nelle  ordinarie  attivita'
dell'impresa. In caso di locazione  finanziaria,  rilevano  le  quote
capitali dei  canoni  nel  limite  massimo  dell'importo  fiscalmente
deducibile nello stesso periodo d'imposta  ai  sensi  dell'art.  102,
comma 7, del predetto testo unico. Le quote di ammortamento  relative
ai beni immateriali indicati nella lettera d) del comma 200 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rilevano, nel rispetto  delle
condizioni e dei limiti ivi previsti, nel limite massimo dell'importo
fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai  sensi  del
citato art. 103. Sono in ogni caso escluse dalle  spese  ammissibili,
ancorche' fiscalmente deducibili dal reddito  del  periodo  d'imposta
successivo a quello in  corso  al  31  dicembre  2019,  le  quote  di
ammortamento relative ai software e agli altri  beni  immateriali  il
cui costo deve considerarsi gia' incluso  tra  le  spese  ammissibili
relative al credito d'imposta di cui all'art. 3, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9. 
  3. Le regole previste dal comma 2 si applicano anche nei  confronti
delle  imprese  che  determinano  il  reddito  su  base  catastale  o
forfettaria,  assumendo  le  quote  di  ammortamento,  i  canoni   di
locazione finanziaria e le altre  spese  ammissibili  per  lo  stesso
importo che sarebbe stato virtualmente deducibile  in  via  analitica
nel periodo d'imposta agevolabile. 
  4. Per le spese di personale relative ai soggetti con  rapporto  di
lavoro subordinato assume rilevanza  la  retribuzione,  al  lordo  di
ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva  dei
ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilita'  aggiuntive,
delle ferie e  dei  permessi,  relativa  alle  ore  o  alle  giornate
impiegate nelle attivita' ammissibili svolte  nel  periodo  d'imposta
agevolabile, incluse le eventuali indennita' di trasferta erogate  al
lavoratore in caso di attivita' ammissibili svolte fuori sede. 
  5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'importo delle
spese di personale ammissibili prevista dalla lettera  a)  dei  commi
200, 201 e 202 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
fermo restando il possesso  dei  titoli  di  studio  richiesti  e  la
destinazione esclusiva in azienda, rispettivamente, alle attivita' di
ricerca e sviluppo, alle attivita' di innovazione tecnologica e  alle
attivita' di design e ideazione estetica, per «soggetti di  eta'  non
superiore a  trentacinque  anni,  al  primo  impiego»  s'intendono  i
soggetti assunti  nel  corso  del  periodo  d'imposta  agevolato  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a  tempo
parziale, che alla data dell'assunzione non abbiano  ancora  compiuto
il trentacinquesimo anno di eta' e che non siano mai stati  impiegati
in precedenza, anche presso altre imprese, con  contratti  di  lavoro
subordinato, anche  a  tempo  determinato,  fatta  eccezione  per  il
contratto di apprendistato. 
  6. In caso di prestazioni lavorative direttamente  riferibili  alle
attivita' ammissibili al credito d'imposta rese da  amministratori  o
soci di societa' o enti, ferma  restando  comunque  l'esclusione  dei
compensi  variabili  o   delle   somme   attribuite   a   titolo   di
partecipazione agli utili, l'ammissibilita' delle relative spese  non
puo' eccedere il cinquanta per cento  del  compenso  fisso  ordinario
annuo spettante a  tali  soggetti  ed  e'  subordinata  all'effettiva
corresponsione  da  parte  della  societa'  dell'intero  importo  del
compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato.  L'ammissibilita'  di
tali spese e' inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal  legale
rappresentante della societa' o ente, ai sensi del testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, che attesti l'effettiva partecipazione di tali
soggetti alle attivita' ammissibili e la congruita' dell'importo  del
compenso ammissibile in relazione alla quantita' di lavoro  prestato,
alle  competenze  tecniche  possedute  dai  medesimi   nonche'   alle
retribuzioni e compensi riconosciuti agli  altri  soggetti  impiegati
direttamente nelle medesime attivita' ammissibili.  La  dichiarazione
prevista  dal  precedente  periodo  e'  richiesta   anche   ai   fini
dell'ammissibilita' delle spese di personale relative  a  prestazioni
rese   dai   familiari   dell'imprenditore,   dei   soci   o    degli
amministratori, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato
testo unico delle imposte  sui  redditi  e  nel  caso  delle  imprese
individuali e' redatta a cura del titolare. 
  7. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al
credito   d'imposta,   la   documentazione   contabile   oggetto   di
certificazione ai sensi del citato comma 205 dell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, deve comprendere  anche  i  fogli  presenza
nominativi riportanti per  ciascun  giorno  le  ore  impiegate  nelle
attivita' ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa
beneficiaria o dal responsabile delle attivita'. Per i beni materiali
mobili e per i software  utilizzati  nelle  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo,  di  innovazione  tecnologica  e  di  design  e   ideazione
estetica, la  documentazione  contabile  deve  comprendere  anche  la
dichiarazione  del   legale   rappresentante   dell'impresa   o   del
responsabile delle attivita' ammissibili relativa alla  misura  e  al
periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attivita'. 
  Dal presente decreto non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato. 
    Roma, 26 maggio 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli