Art. 6 
 
    Misure per il contrasto della poverta' educativa e culturale 
 
  1. Per contrastare la poverta' educativa e promuovere la diffusione
della lettura, lo  Stato,  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2,
contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti  e  servizi
culturali da parte di cittadini italiani e  stranieri  residenti  nel
territorio nazionale appartenenti a nuclei  familiari  economicamente
svantaggiati, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I
libri acquistati con il contributo  statale  sono  destinati  all'uso
personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne e'  permessa
la rivendita. Le somme  assegnate  con  la  Carta  non  costituiscono
reddito imponibile del  beneficiario  e  non  rilevano  ai  fini  del
computo  del  valore  dell'indicatore  della   situazione   economica
equivalente. 
  2. La  Carta  della  cultura  di  cui  al  comma  1  e'  una  carta
elettronica di importo nominale pari a  euro  100,  utilizzabile  dal
titolare,  entro  un  anno  dal  suo  rilascio,  nei  pagamenti   per
l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.  Ai  fini
dell'assegnazione della Carta di cui  al  comma  1,  nello  stato  di
previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e'
istituito il Fondo «Carta della cultura», con  una  dotazione  di  un
milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020,  da  integrare  con
gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4  del  presente
articolo. Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i requisiti  per  l'assegnazione  della
Carta e le modalita' di rilascio e  di  utilizzo  della  stessa,  nei
limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente. 
  3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i  proventi  derivanti
da  donazioni,  lasciti  o  disposizioni  testamentarie  di  soggetti
privati, comunque destinati allo Stato  per  il  conseguimento  delle
finalita' del Fondo. 
  4. Per i fini di cui  al  presente  articolo,  le  imprese  possono
destinare alle finalita' del Fondo  di  cui  al  comma  2  parte  del
proprio volume di affari, senza effetti ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.  Le
imprese che destinano alle finalita' del Fondo almeno l'1  per  cento
del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali che certifica  il  loro
impegno nella lotta contro la poverta' educativa e culturale. 
  5. Gli importi destinati alle finalita' del Fondo di cui al comma 2
ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.