Art. 6 
 
                (Requisizioni in uso o in proprieta') 
 
  1. Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo  del
Dipartimento della protezione civile puo' disporre, nel limite  delle
risorse disponibili di cui  al  comma  10,  anche  su  richiesta  del
Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  122,  con  proprio
decreto, la requisizione in uso o in  proprieta',  da  ogni  soggetto
pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici,  nonche'
di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti  per  fronteggiare  la
predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle
strutture  e  degli  equipaggiamenti   alle   aziende   sanitarie   o
ospedaliere   ubicate   sul   territorio   nazionale,   nonche'   per
implementare il numero di posti letto specializzati  nei  reparti  di
ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. 
  2. La requisizione in uso non puo' durare oltre sei mesi dalla data
di apprensione del bene, ovvero fino al termine al  quale  sia  stata
ulteriormente prorogata la durata del predetto  stato  di  emergenza.
Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non e' restituita  al
proprietario senza alterazioni sostanziali e nello  stesso  luogo  in
cui fu requisita,  ovvero  in  altro  luogo  se  il  proprietario  vi
consenta, la requisizione in uso  si  trasforma  in  requisizione  in
proprieta',  salvo  che  l'interessato  consenta  espressamente  alla
proroga del termine. 
  3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o  alterati  nella
sostanza sono requisibili solo in proprieta'. 
  4.   Contestualmente   all'apprensione    dei    beni    requisiti,
l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma
di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di  rifiuto
del proprietario a  riceverla,  essa  e'  posta  a  sua  disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi  corrisposta  non  appena
accettata. Tale somma e' liquidata, alla stregua dei valori  correnti
di mercato che i beni requisiti avevano alla  data  del  31  dicembre
2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi  conseguenti  a
successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue: 
  a)  in  caso  di  requisizione  in  proprieta',   l'indennita'   di
requisizione e' pari al 100 per cento di detto valore; 
  b) in caso di requisizione in uso, l'indennita' e' pari,  per  ogni
mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a  un
sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprieta'. 
  5. Se nel decreto di requisizione in uso non  e'  indicato  per  la
restituzione  un  termine  inferiore,  l'indennita'  corrisposta   al
proprietario e' provvisoriamente liquidata con riferimento al  numero
di  mesi  o  frazione  di  mesi  intercorrenti  tra   la   data   del
provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma  1,
comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2. 
  6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonche'  in
quelli di  sua  trasformazione  in  requisizione  in  proprieta',  la
differenza tra l'indennita' gia' corrisposta e quella  spettante  per
l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi  della  lettera
a) del comma 4, e' corrisposta al proprietario entro 15 giorni  dalla
scadenza del termine indicato per l'uso. Se  non  viene  indicato  un
nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi  della
lettera a) del comma 4. 
  7. Nei  casi  in  cui  occorra  disporre  temporaneamente  di  beni
immobili per  far  fronte  ad  improrogabili  esigenze  connesse  con
l'emergenza  di  cui  al  comma  1,  il  Prefetto,  su  proposta  del
Dipartimento della protezione civile e  sentito  il  Dipartimento  di
prevenzione territorialmente competente, puo' disporre,  con  proprio
decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere,  ovvero  di
altri immobili aventi  analoghe  caratteristiche  di  idoneita',  per
ospitarvi  le  persone  in  sorveglianza   sanitaria   e   isolamento
fiduciario o in  permanenza  domiciliare,  laddove  tali  misure  non
possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. 
  8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi
del comma 7,  il  Prefetto,  avvalendosi  delle  risorse  di  cui  al
presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma
di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di  rifiuto
del proprietario a  riceverla,  essa  e'  posta  a  sua  disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi  corrisposta  non  appena
accettata. L'indennita' di requisizione  e'  liquidata  nello  stesso
decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale  dell'Agenzia
delle  entrate,  alla  stregua  del  valore   corrente   di   mercato
dell'immobile requisito o di quello di  immobili  di  caratteristiche
analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di  mese
di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di  detto  valore.
La requisizione degli immobili puo' protrarsi fino al 31 luglio 2020,
ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata  la
durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto  di
requisizione in uso non e' indicato per la  restituzione  un  termine
inferiore,    l'indennita'    corrisposta    al    proprietario    e'
provvisoriamente liquidata  con  riferimento  al  numero  di  mesi  o
frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella
del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In  ogni  caso  di
prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennita' gia'
corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo e' corrisposta
al  proprietario  entro  30  giorni  dalla   scadenza   del   termine
originariamente indicato.  Se  non  e'  indicato  alcun  termine,  la
requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero  fino
al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello
stato di emergenza di cui al comma 1. 
  9. In ogni caso di contestazione, anche  in  sede  giurisdizionale,
non  puo'  essere  sospesa  l'esecutorieta'  dei   provvedimenti   di
requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo
458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la  spesa
nel limite massimo di 150 milioni di euro per  l'anno  2020,  cui  si
provvede ai sensi dell'articolo18, comma 4.