Art. 6 
 
Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli  esami   di   Stato   di
abilitazione  all'esercizio  delle   professioni   e   dei   tirocini
                  professionalizzanti e curriculari 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  5,  qualora  sia
necessario in relazione al protrarsi dello stato  di  emergenza,  con
uno o piu' decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
possono essere definite, anche in deroga  alle  vigenti  disposizioni
normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206,  in  materia  di  riconoscimento
delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della
prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.  328,
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario,  tecnologo
alimentare, dottore  commercialista  ed  esperto  contabile,  nonche'
delle  prove  integrative  per  l'abilitazione  all'esercizio   della
revisione legale. 
  2. Con i  decreti  di  cui  al  comma  1  possono  essere  altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'  pratiche  o  di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste  nell'ambito  dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero  successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove  finalizzate  al
conseguimento dell'abilitazione professionale. 
  3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui  all'articolo  41
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il
periodo   di   sospensione   delle   udienze   dovuto   all'emergenza
epidemiologica  determinata  dal  diffondersi  del  COVID-19,  e'  da
considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante
non abbia assistito al numero minimo di udienze di  cui  all'articolo
8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17  marzo  2016,
n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale
di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
per i tirocinanti che hanno conseguito la  laurea  in  giurisprudenza
nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione
delle udienze dovuto  all'emergenza  epidemiologica  determinata  dal
diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le  attivita'  formative
dei tirocini, di cui all'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il  Ministro  della
giustizia  predispone  con  proprio  decreto  tutti   gli   strumenti
necessari alla prosecuzione  delle  attivita'  formative  a  distanza
durante il suddetto periodo di sospensione. 
  4.  Ai  fini  del  conseguimento  dei  requisiti   necessari   alla
partecipazione agli esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  di
una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le  sole
sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra
il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato  dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio  2020,  le  amministrazioni
competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non  tener
conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti,  al  fine
di  consentire  il  riconoscimento  degli   anzidetti   requisiti   e
l'ammissione dei candidati che abbiano  conseguito  la  laurea  nella
sessione di  cui  all'articolo  101,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.