Art. 6 
 
Deroghe  alle  riduzioni  di  spesa  per  la  gestione  del   settore
          informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19 
 
  1. In considerazione delle funzioni che e'  chiamato  ad  assolvere
per la gestione dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020  e  dell'individuazione
quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.
630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020,  le
riduzioni di spesa di cui all'articolo 1,  commi  610  e  611,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.