Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
  Adozione di criteri generali,  di  una  metodologia  di  calcolo  e
  requisiti della prestazione energetica 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a),  le  parole  «ai  paragrafi  1  e  2»  sono
soppresse; le parole «dell'allegato» sono sostituite dalle  seguenti:
«all'allegato»; le parole «del Parlamento europeo e del Consiglio del
19  maggio  2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  successive
modificazioni»; dopo le parole «criteri generali»  sono  inserite  le
seguenti: «, oltre a quelli gia' esplicitati  nel  suddetto  allegato
I»; 
      2) alla lettera b), dopo il numero 3, sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis) in fase di  progettazione  per  la  realizzazione  di
nuovi edifici o per  la  ristrutturazione  importante  degli  edifici
esistenti, si tiene conto  della  fattibilita'  tecnica,  funzionale,
ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad  alta  efficienza,
se disponibili; 
        3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in  occasione
della sostituzione del generatore  di  calore,  ove  tecnicamente  ed
economicamente fattibile, sono dotati  di  dispositivi  autoregolanti
che controllino separatamente la temperatura  in  ogni  vano  o,  ove
giustificabile, in una  determinata  zona  riscaldata  o  raffrescata
dell'unita' immobiliare; 
        3-quater) nel caso di  nuova  installazione,  sostituzione  o
miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti  minimi
comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la  corretta
installazione e  il  corretto  dimensionamento  e  prevedono  inoltre
adeguati  sistemi   di   regolazione   e   controllo,   eventualmente
differenziandoli per i casi  di  installazione  in  edifici  nuovi  o
esistenti; 
        3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici  sottoposti  a
ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i  parametri  del
benessere termo-igrometrico degli ambienti interni,  della  sicurezza
in caso di incendi e dei rischi connessi all'attivita' sismica; 
        3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro
il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati  di  impianti
termici con potenza nominale superiore  a  290  kW,  sono  dotati  di
sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14,  paragrafo
4, e all'articolo 15, paragrafo  4,  della  direttiva  2010/31/UE,  e
successive modificazioni;»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti: 
      «1-bis. Negli  edifici  di  nuova  costruzione,  negli  edifici
sottoposti  a  ristrutturazione  importante  e  negli   edifici   non
residenziali dotati di piu' di venti posti  auto  sono  rispettati  i
seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei
veicoli elettrici: 
        a) negli edifici non  residenziali  di  nuova  costruzione  e
negli  edifici  non  residenziali   sottoposti   a   ristrutturazioni
importanti, dotati di piu' di dieci posti auto, sono installati: 
          1) almeno  un  punto  di  ricarica  ai  sensi  del  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della  direttiva
2014/94/UE; 
          2) infrastrutture di canalizzazione, vale a  dire  condotti
per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine  di
consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti
di ricarica per veicoli elettrici; 
        b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora: 
          1) il parcheggio sia situato all'interno  dell'edificio  e,
nel   caso   di   ristrutturazioni   importanti,   le    misure    di
ristrutturazione  riguardino  il  parcheggio  o   le   infrastrutture
elettriche dell'edificio; o 
          2) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso  di
ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino
il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio; 
        c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici  non  residenziali
dotati di piu' di venti posti auto, e' installato almeno un punto  di
ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016,  n.  257,
di recepimento della direttiva 2014/94/UE; 
        d) negli edifici residenziali di nuova  costruzione  e  negli
edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati
di piu' di dieci posti auto, sono installate,  in  ogni  posto  auto,
infrastrutture di canalizzazione,  vale  a  dire  condotti  per  cavi
elettrici, al fine di consentire anche  in  una  fase  successiva  di
installare punti di ricarica  per  veicoli  elettrici  ai  sensi  del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  di  recepimento  della
direttiva 2014/94/UE; 
        e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora: 
          1) il parcheggio e' situato  all'interno  dell'edificio  e,
nel   caso   di   ristrutturazioni   importanti,   le    misure    di
ristrutturazione  comprendono  il  parcheggio  o  le   infrastrutture
elettriche dell'edificio; o 
          2) il parcheggio e' adiacente all'edificio e, nel  caso  di
ristrutturazioni   importanti,   le   misure   di    ristrutturazione
comprendono  il  parcheggio  o  le  infrastrutture   elettriche   del
parcheggio; 
        f) le disposizioni di cui alle lettere da  a)  a  e)  non  si
applicano nel caso in cui: 
          1) l'obbligo insista su edifici di proprieta' di piccole  e
medie  imprese,  quali  definite  al  titolo  I  dell'allegato  della
raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione  europea,  e  da  esse
occupati; 
          2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state
presentate domande di permesso  a  costruire  o  domande  equivalenti
entro il 10 marzo 2021; 
          3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino
su microsistemi isolati e cio' comporti problemi sostanziali  per  il
funzionamento  del  sistema  locale  di  energia  e  comprometta   la
stabilita' della rete locale; 
          4)  il  costo  delle  installazioni  di   ricarica   e   di
canalizzazione superi il 7% del costo totale  della  ristrutturazione
importante dell'edificio; 
          5)  l'obbligo  insista  su  edifici   pubblici   che   gia'
rispettino requisiti comparabili conformemente alle  disposizioni  di
cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  di  recepimento
della direttiva 2014/94/UE. 
  1-ter. I decreti  di  cui  al  comma  1  definiscono  le  modalita'
attuative  degli  obblighi  di  cui  al  comma  1-bis,   nonche'   le
caratteristiche tecniche dei punti di ricarica e delle infrastrutture
di canalizzazione, tenendo conto del rapporto tra  costi  e  benefici
per il destinatario dell'obbligo e inoltre definiscono: 
    a) le modalita' con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di
ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili
al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo  da  parte
della collettivita', anche sfruttando la Piattaforma unica  nazionale
(PUN) di cui all'articolo 8, comma  5,  del  decreto  legislativo  16
dicembre 2016, n. 257; 
    b) misure volte a favorire la semplificazione  dell'installazione
di punti di ricarica negli edifici residenziali  e  non  residenziali
nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli  normativi,
anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione; 
    c) misure per la promozione della mobilita' dolce e  verde  e  la
pianificazione urbana. 
  1-quater. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dello sviluppo  economico,  acquisita  l'intesa
della   Conferenza   unificata,   sono   aggiornati,   in   relazione
all'articolo   17   della   direttiva   2010/31/UE,   e    successive
modificazioni,   i   requisiti   professionali   e   i   criteri   di
accreditamento per  assicurare  la  qualificazione  e  l'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare  l'attestazione  della
prestazione energetica degli edifici. 
  1-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dello sviluppo  economico,  acquisita  l'intesa
della Conferenza  unificata,  sono  armonizzate  nonche'  aggiornate,
anche ai sensi di quanto  previsto  dagli  articoli  14  e  15  della
direttiva 2010/31/UE, come modificati dall'articolo 1 della direttiva
(UE) 2018/844, le  modalita'  di  esercizio,  conduzione,  controllo,
manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti  termici  degli
edifici, nonche' le disposizioni in materia  di  requisiti,  soggetti
responsabili  e  criteri  di   accreditamento   per   assicurare   la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli  organismi  cui
affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Il decreto  di
cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti: 
    1) le disposizioni introdotte tengono conto della  necessita'  di
ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettivita'; 
    2) le disposizioni introdotte tengono conto della  necessita'  di
semplificare l'attivita'  di  ispezione  degli  impianti  termici  di
piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia  di  potenza,
comunque non superiore a 70 kW,  al  di  sotto  della  quale  non  e'
prevista attivita' ispettiva ai fini  del  controllo  dell'efficienza
energetica,  la  soglia  di  potenza  al  di  sotto  della  quale  e'
sufficiente l'accertamento del rapporto di  controllo  di  efficienza
energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile,  nonche'  la
soglia di potenza al di sopra della quale e' obbligatoria l'ispezione
periodica delle parti accessibili dell'impianto; 
    3) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in
base  alla   tipologia   di   vettore   energetico   utilizzato   per
l'alimentazione dell'impianto termico, fornendo indicazioni  puntuali
per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa; 
    4) sono individuati i casi in  cui,  in  sede  di  ispezione,  e'
obbligatorio   consentire   l'accesso   all'impianto   termico    per
controllarne  le  caratteristiche  e   le   condizioni   di   normale
funzionamento,  anche  attraverso  i  residui  del   prodotto   della
combustione; 
    5)  sono  definite  le   modalita'   per   l'integrazione   delle
informazioni sul controllo, sulla manutenzione,  sull'accertamento  e
sull'ispezione  degli  impianti  termici  degli  edifici  con  quelle
presenti nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d).»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Al fine di adeguare la metodologia di  calcolo  di  cui  al
comma 1, lettera a), alle  norme  tecniche  di  cui  all'allegato  I,
paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, e successive  modificazioni,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo
economico sostenibile  (ENEA),  in  collaborazione  con  il  Comitato
Termotecnico italiano (CTI),  predispone  e  sottopone  al  Ministero
dello  sviluppo  economico  uno   studio   che   evidenzi   l'impatto
energetico,  economico  e  amministrativo  conseguente  al   suddetto
adeguamento.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  4  (Adozione  di  criteri  generali,  di   una
          metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione
          energetica). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e,  per  i
          profili di competenza, con il Ministro della salute  e  con
          il  Ministro  della  difesa,  acquisita  l'intesa  con   la
          Conferenza unificata, sono definiti: 
                  a) le modalita' di applicazione  della  metodologia
          di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle
          fonti rinnovabili negli edifici, in relazione  all'allegato
          I della direttiva 2010/31/UE  e  successive  modificazioni,
          sulla prestazione energetica nell'edilizia,  tenendo  conto
          dei  seguenti  criteri  generali,  oltre  a   quelli   gia'
          esplicitati nel suddetto allegato I: 
                    1) la prestazione  energetica  degli  edifici  e'
          determinata in conformita' alla  normativa  tecnica  UNI  e
          CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a  supporto
          della direttiva  2010/31/UE,  su  specifico  mandato  della
          Commissione europea; 
                    2) il fabbisogno energetico  annuale  globale  si
          calcola  per  singolo  servizio  energetico,  espresso   in
          energia primaria, su base mensile. Con le stesse  modalita'
          si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
          confine del sistema; 
                    3)  si  opera  la  compensazione  mensile  tra  i
          fabbisogni  energetici  e  l'energia  rinnovabile  prodotta
          all'interno del confine del sistema, per vettore energetico
          e  fino  a  copertura  totale  del  corrispondente  vettore
          energetico consumato; 
                    4) ai fini della compensazione di cui  al  numero
          3, e' consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da
          fonti rinnovabili all'interno del confine  del  sistema  ed
          esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
          al presente comma; 
                  b)  l'applicazione  di  prescrizioni  e   requisiti
          minimi,  aggiornati  ogni  cinque  anni,  in   materia   di
          prestazioni energetiche degli edifici e unita' immobiliari,
          siano   essi   di    nuova    costruzione,    oggetto    di
          ristrutturazioni   importanti   o    di    riqualificazioni
          energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia
          comparativa  di  cui   all'articolo   5   della   direttiva
          2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 
                    1) i requisiti minimi rispettano  le  valutazioni
          tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
          costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 
                    2)  in   caso   di   nuova   costruzione   e   di
          ristrutturazione importante, i requisiti  sono  determinati
          con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in  funzione
          della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; 
                    3) per le verifiche  necessarie  a  garantire  il
          rispetto  della  qualita'   energetica   prescritta,   sono
          previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini
          di indici di  prestazione  termica  e  di  trasmittanze,  e
          parametri complessivi, in termini di indici di  prestazione
          energetica globale, espressi sia in energia primaria totale
          che in energia primaria non rinnovabile. 
                    3-bis)  in   fase   di   progettazione   per   la
          realizzazione di nuovi edifici o  per  la  ristrutturazione
          importante degli edifici esistenti, si  tiene  conto  della
          fattibilita' tecnica, funzionale, ambientale  ed  economica
          dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili; 
                    3-ter) i nuovi edifici e gli  edifici  esistenti,
          in occasione della sostituzione del generatore  di  calore,
          ove tecnicamente ed economicamente fattibile,  sono  dotati
          di dispositivi autoregolanti che controllino  separatamente
          la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile,  in  una
          determinata  zona  riscaldata  o  raffrescata   dell'unita'
          immobiliare; 
                    3-quater)  nel  caso  di   nuova   installazione,
          sostituzione  o  miglioramento  dei  sistemi  tecnici   per
          l'edilizia, i requisiti minimi  comprendono  il  rendimento
          energetico globale, assicurano la corretta installazione  e
          il corretto dimensionamento e  prevedono  inoltre  adeguati
          sistemi   di   regolazione   e   controllo,   eventualmente
          differenziandoli per i casi  di  installazione  in  edifici
          nuovi o esistenti; 
                    3-quinquies) per i nuovi edifici  e  gli  edifici
          sottoposti  a  ristrutturazioni  importanti,  i   requisiti
          rispettano  i  parametri  del  benessere  termo-igrometrico
          degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi,
          e dei rischi connessi all'attivita' sismica; 
                    3-sexies)  ove  tecnicamente  ed   economicamente
          fattibile,  entro  il  1°  gennaio  2025  gli  edifici  non
          residenziali,  dotati  di  impianti  termici  con   potenza
          nominale superiore a 290 kW,  sono  dotati  di  sistemi  di
          automazione e controllo di cui all'articolo  14,  paragrafo
          4,  e  all'articolo  15,  paragrafo  4,   della   direttiva
          2010/31/UE, e successive modificazioni; 
              1-bis.  Negli  edifici  di  nuova  costruzione,   negli
          edifici sottoposti a ristrutturazione  importante  e  negli
          edifici non residenziali dotati di piu' di venti posti auto
          sono rispettati i seguenti criteri  di  integrazione  delle
          tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici: 
                a)  negli   edifici   non   residenziali   di   nuova
          costruzione e negli edifici non residenziali  sottoposti  a
          ristrutturazioni importanti, dotati di piu' di dieci  posti
          auto, sono installati: 
                  1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto
          legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento  della
          direttiva 2014/94/UE; 
                  2) infrastrutture di canalizzazione,  vale  a  dire
          condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto  ogni
          cinque, al fine di consentire anche in una fase  successiva
          di installare  ulteriori  punti  di  ricarica  per  veicoli
          elettrici; 
                b) l'obbligo  di  cui  alla  lettera  a)  si  applica
          qualora: 
                  1)   il   parcheggio   sia   situato    all'interno
          dell'edificio e, nel caso di  ristrutturazioni  importanti,
          le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le
          infrastrutture elettriche dell'edificio; o 
                  2) il parcheggio sia adiacente all'edificio e,  nel
          caso  di  ristrutturazioni   importanti,   le   misure   di
          ristrutturazione   riguardino   il    parcheggio    o    le
          infrastrutture elettriche del parcheggio; 
                c) entro  il  1°  gennaio  2025,  negli  edifici  non
          residenziali  dotati  di  piu'  di  venti  posti  auto,  e'
          installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto
          legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento  della
          direttiva 2014/94/UE; 
                d) negli edifici residenziali di nuova costruzione  e
          negli edifici residenziali  sottoposti  a  ristrutturazioni
          importanti, dotati  di  piu'  di  dieci  posti  auto,  sono
          installate,  in  ogni   posto   auto,   infrastrutture   di
          canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al
          fine  di  consentire  anche  in  una  fase  successiva   di
          installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi
          del decreto  legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257,  di
          recepimento della direttiva 2014/94/UE; 
                e) l'obbligo  di  cui  alla  lettera  d)  si  applica
          qualora: 
                  1)   il   parcheggio   e'    situato    all'interno
          dell'edificio e, nel caso di  ristrutturazioni  importanti,
          le misure di ristrutturazione comprendono il  parcheggio  o
          le infrastrutture elettriche dell'edificio; o 
                  2) il parcheggio e' adiacente all'edificio  e,  nel
          caso  di  ristrutturazioni   importanti,   le   misure   di
          ristrutturazione   comprendono   il   parcheggio    o    le
          infrastrutture elettriche del parcheggio; 
                f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non
          si applicano nel caso in cui: 
                  1) l'obbligo insista su edifici  di  proprieta'  di
          piccole  e  medie  imprese,  quali  definite  al  titolo  I
          dell'allegato  della  raccomandazione   2003/361/CE   della
          Commissione europea, e da esse occupati; 
                  2) con riguardo esclusivo alle  lettere  a)  e  d),
          siano state presentate domande di permesso  a  costruire  o
          domande equivalenti entro il 10 marzo 2021; 
                  3) le infrastrutture di  canalizzazione  necessarie
          si basino su microsistemi isolati e cio' comporti  problemi
          sostanziali per il  funzionamento  del  sistema  locale  di
          energia e comprometta la stabilita' della rete locale; 
                  4) il costo delle installazioni di  ricarica  e  di
          canalizzazione  superi  il  7%  del  costo   totale   della
          ristrutturazione importante dell'edificio; 
                  5) l'obbligo insista su edifici pubblici  che  gia'
          rispettino   requisiti   comparabili   conformemente   alle
          disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  16  dicembre
          2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE. 
                1-ter. I decreti di cui al  comma  1  definiscono  le
          modalita' attuative degli obblighi di cui al  comma  1-bis,
          nonche' le caratteristiche tecniche dei punti di ricarica e
          delle infrastrutture di canalizzazione, tenendo  conto  del
          rapporto  tra  costi  e  benefici   per   il   destinatario
          dell'obbligo e inoltre definiscono: 
                  a) le  modalita'  con  cui  sono  raccolti  i  dati
          relativi ai punti di ricarica installati,  con  particolare
          riferimento a quelli accessibili al pubblico,  al  fine  di
          favorirne  e  promuoverne   l'utilizzo   da   parte   della
          collettivita',  anche  sfruttando  la   Piattaforma   unica
          nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto
          legislativo 16 dicembre 2016, n. 257; 
                  b)  misure  volte  a  favorire  la  semplificazione
          dell'installazione  di  punti  di  ricarica  negli  edifici
          residenziali e non residenziali nuovi  ed  esistenti  e  il
          superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi
          a procedure di autorizzazione e di approvazione; 
                  c) misure per la promozione della mobilita' dolce e
          verde e la pianificazione urbana. 
                1-quater.   Con   decreto   del   Presidente    della
          Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo economico,  acquisita  l'intesa  della  Conferenza
          unificata, sono aggiornati, in  relazione  all'articolo  17
          della direttiva 2010/31/UE, e successive  modificazioni,  i
          requisiti professionali e i criteri di  accreditamento  per
          assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti
          e degli  organismi  a  cui  affidare  l'attestazione  della
          prestazione energetica degli edifici. 
                1-quinquies.  Con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo economico,  acquisita  l'intesa  della  Conferenza
          unificata, sono armonizzate nonche'  aggiornate,  anche  ai
          sensi di quanto previsto  dagli  articoli  14  e  15  della
          direttiva 2010/31/UE, come modificati dall'articolo 1 della
          direttiva  (UE)  2018/844,  le  modalita'   di   esercizio,
          conduzione,   controllo,   manutenzione,   accertamento   e
          ispezione degli impianti termici degli edifici, nonche'  le
          disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili
          e   criteri   di   accreditamento   per    assicurare    la
          qualificazione  e  l'indipendenza  degli  esperti  e  degli
          organismi  cui  affidare  i  compiti  di  ispezione   degli
          impianti stessi. Il decreto di cui al presente comma  tiene
          conto dei seguenti criteri e contenuti: 
                  1) le disposizioni introdotte tengono  conto  della
          necessita' di ottimizzare il rapporto tra costi e  benefici
          per la collettivita'; 
                  2) le disposizioni introdotte tengono  conto  della
          necessita' di semplificare l'attivita' di  ispezione  degli
          impianti termici  di  piccola  taglia,  anche  ai  fini  di
          identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a
          70 kW, al di sotto della quale non  e'  prevista  attivita'
          ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica,
          la soglia di potenza al di sotto della quale e' sufficiente
          l'accertamento del  rapporto  di  controllo  di  efficienza
          energetica inviato dal manutentore  o  terzo  responsabile,
          nonche' la soglia di potenza al di  sopra  della  quale  e'
          obbligatoria l'ispezione periodica delle parti  accessibili
          dell'impianto; 
                  3) le disposizioni introdotte  sono  differenziate,
          se del caso, in base alla tipologia di  vettore  energetico
          utilizzato  per  l'alimentazione   dell'impianto   termico,
          fornendo  indicazioni  puntuali  per  quanto  riguarda  gli
          impianti alimentati da biomassa; 
                  4) sono individuati i  casi  in  cui,  in  sede  di
          ispezione,    e'    obbligatorio    consentire    l'accesso
          all'impianto termico per controllarne le caratteristiche  e
          le condizioni di normale funzionamento, anche attraverso  i
          residui del prodotto della combustione; 
                  5) sono definite le  modalita'  per  l'integrazione
          delle  informazioni  sul  controllo,  sulla   manutenzione,
          sull'accertamento e sull'ispezione degli  impianti  termici
          degli  edifici  con  quelle  presenti  nel  catasto   degli
          attestati di prestazione energetica di cui all'articolo  6,
          comma 12, lettera d). 
              2. Al fine di adeguare la metodologia di calcolo di cui
          al  comma  1,  lettera  a),  alle  norme  tecniche  di  cui
          all'allegato I, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE,  e
          successive modificazioni, l'Agenzia nazionale per le  nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile
          (ENEA), in  collaborazione  con  il  Comitato  Termotecnico
          italiano (CTI), predispone e sottopone al  Ministero  dello
          sviluppo  economico  uno  studio  che  evidenzi   l'impatto
          energetico,  economico  e  amministrativo  conseguente   al
          suddetto adeguamento.».