Art. 6 
 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni  a
                         tempo indeterminato 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del  settore
agricolo, che assumono, successivamente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto, lavoratori subordinati a tempo  indeterminato,  con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti  di  lavoro
domestico, e' riconosciuto, ai sensi del comma  4  e  ferma  restando
l'aliquota di computo  delle  prestazioni  pensionistiche,  l'esonero
totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per
un periodo  massimo  di  sei  mesi  decorrenti  dall'assunzione,  con
esclusione dei  premi  e  contributi  dovuti  all'INAIL,  nel  limite
massimo di un importo di esonero pari a 8.060  euro  su  base  annua,
riparametrato e applicato su base mensile. 
  2. Dall'esonero sono esclusi i  lavoratori  che  abbiano  avuto  un
contratto   a   tempo   indeterminato   nei   sei   mesi   precedenti
all'assunzione presso la medesima impresa. 
  3. L'esonero di cui al comma 1 e' riconosciuto anche  nei  casi  di
trasformazione  del  contratto  di   lavoro   subordinato   a   tempo
determinato in contratto di lavoro a tempo  indeterminato  successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e'  cumulabile
con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento
previsti dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione
previdenziale dovuta. 
  4. Il  beneficio  contributivo  di  cui  ai  commi  da  1  a  3  e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  371,8
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  1.024,7  milioni  di  euro  per
l'anno  2021.  L'ente  previdenziale  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa di cui al primo  periodo  e  comunica  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari  a  371,8
milioni di per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021
e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4
milioni  di  euro  per  l'anno  2021  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto  a  371,8  milioni  di
euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0
milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.