Art. 6.
                 Obblighi dell'operatore di accesso
    1.  All'atto  della  ricezione della comunicazione nelle forme di
cui  all'art.  3,  commi  3  e  4,  l'operatore  di  accesso  procede
all'espletamento di tutte le attivita' interne per la fornitura della
preselezione  solo se in possesso di tutti i dati necessari inviati a
cura del cliente ovvero dell'operatore preselezionato.
    2.  Il  termine  per l'attivazione della preselezione sulla linea
d'utente  e'  funzione della tipologia di accesso relativa alle linee
telefoniche  interessate  e  non  deve superare di norma dieci giorni
lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore di
accesso.
    3.  I  costi  ed  i  tempi di attivazione della preselezione sono
riportati  nell'offerta  di  interconnessione  di  riferimento e sono
differenziati  in  funzione  della tipologia di accesso oggetto delle
richieste di preselezione.
    4.  Nel  caso  di richieste di attivazione della preselezione per
una   medesima   linea  d'utente,  pervenute  da  operatori  diversi,
l'operatore   di  accesso  configura  l'operatore  preselezionato  in
relazione alla richiesta presentata in data piu' recente.
    5.  L'operatore  di  accesso  e' autorizzato a rifiutare, dandone
apposita  informativa,  le  richieste  di  preselezione  ricevute  in
conformita'  al  disposto  dell'art.  3,  commi  3 e 4, e relative ad
operatori  diversi, pervenute alla stessa data per una medesima linea
d'utente.
    6.   Qualora  il  cliente  decida  di  passare  da  un  operatore
preselezionato  ad  un  altro, l'operatore di accesso non e' tenuto a
comunicare all'operatore interessato tale variazione, salvo eventuali
accordi  diversi  tra  operatori  interessati e comunque nel rispetto
delle   norme   sul   trattamento  dei  dati  personali  nonche'  dei
provvedimenti emanati dall'Autorita' competente.
    7.   Con  l'attivazione  della  Carrier  Preselection,  eventuali
controlli  applicati  dall'operatore  di  accesso  per  accertare  il
verificarsi  di  traffico anomalo svolto sulla linea del cliente sono
limitati  al  solo  traffico di competenza dell'operatore di accesso,
escludendo quindi il traffico effettuato in preselezione.
    8.  L'operatore  di accesso risponde della riparazione dei guasti
che  si  verificano  sulla  propria  rete e in relazione alle proprie
responsabilita';  pertanto,  nel  caso  di  Carrier  Preselection  la
responsabilita'     dell'operatore    di    accesso    e'    limitata
all'infrastruttura di rete di sua competenza.
    9. I tempi di ripristino, previsti dal regolamento di servizio di
Telecom  Italia  e  dalle  carte dei servizi degli altri operatori in
caso di guasti o disservizi, decorrono dal momento in cui l'operatore
di accesso viene direttamente informato dal cliente.
    10.  I  tempi  di  ripristino dei guasti segnalati dall'operatore
preselezionato   sono   definiti   nell'ambito   degli   accordi   di
interconnessione stipulati tra quest'ultimo e l'operatore di accesso.
    11.   I  clienti  con  Carrier  Preselection  non  devono  essere
discriminati  dall'operatore  di  accesso  in termini di qualita' del
servizio   telefonico,   compatibilmente  con  la  soluzione  tecnica
adottata.
    12.  L'operatore  di  accesso  non  effettua  la  tassazione e la
fatturazione delle chiamate effettuate attraverso la preselezione.
    13.   L'operatore   di   accesso   deve   informare   l'operatore
preselezionato  con  un  anticipo  di sette giorni rispetto alla data
della  disattivazione della linea a seguito del recesso di un cliente
dal contratto di abbonamento nel rispetto delle norme sul trattamento
dei dati personali del cliente. La disposizione precedente si applica
anche nei casi di subentro.
    14.  Nel  caso  in  cui sia stata gia' attivata la prestazione di
Carrier  Preselection  su una linea telefonica, l'eventuale richiesta
di   subentro   formulata   in   conformita'  alle  disposizioni  del
regolamento  di  servizio/carta  dei  servizi,  comporta l'automatica
disattivazione  della  prestazione  di  Carrier  Preselection,  salvo
diversa espressa richiesta del subentrante.
    15.  La  sospensione  temporanea del servizio telefonico da parte
dell'operatore  di  accesso,  nei  casi  previsti  dal regolamento di
servizio/carta  dei servizi, determina la disabilitazione della linea
telefonica  a tutte le chiamate uscenti, comprese quelle effettuabili
in  preselezione,  ad  eccezione  delle  chiamate  verso i servizi di
emergenza.
    16.  Salvo  diverso accordo tra le parti, nel caso in cui vengano
avviate  le procedure di sospensione della linea nei termini previsti
dal regolamento di servizio/carta dei servizi, l'operatore di accesso
non  e'  tenuto ad informare l'operatore preselezionato dell'avvio di
dette procedure.
    17.  L'operatore  di  accesso  e' tenuto a segnalare con adeguato
anticipo  all'Autorita' ed agli altri operatori interessati eventuali
limiti  temporanei  e/o  occasionali  a  livello  operativo  relativi
all'espletamento    di    richieste    di    preselezione,   fornendo
contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.
    18.  L'operatore  di  accesso  e'  autorizzato  a  rifiutare  una
richiesta   di   preselezione   nel   caso   di  linee  attestate  ad
autocommutatori   analogici   e   di  linee  relative  ad  apparecchi
telefonici  pubblici a pagamento. Gli autocommutatori analogici della
rete  di  Telecom  Italia  devono  essere sostituiti al piu' presto e
comunque non oltre il 30 giugno 2001.
    19.  L'operatore  di  accesso  e'  autorizzato  a  respingere una
richiesta  di  preselezione nel caso in cui per la linea telefonica o
le  linee telefoniche oggetto della prestazione esista una precedente
richiesta da parte del cliente, ancora in fase di espletamento, volta
ad  ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco con
cambio numero.
    20.  Le  richieste  di  Carrier  Preselection  da parte di utenti
titolari   di   abbonamenti  al  servizio  telefonico  che  prevedono
condizioni  agevolate per motivi di natura sociale (es. contratti per
basso    traffico)   sono   regolate   con   appositi   provvedimenti
dell'Autorita'.