Art. 6. Obblighi dell'operatore di accesso 1. All'atto della ricezione della comunicazione nelle forme di cui all'art. 3, commi 3 e 4, l'operatore di accesso procede all'espletamento di tutte le attivita' interne per la fornitura della preselezione solo se in possesso di tutti i dati necessari inviati a cura del cliente ovvero dell'operatore preselezionato. 2. Il termine per l'attivazione della preselezione sulla linea d'utente e' funzione della tipologia di accesso relativa alle linee telefoniche interessate e non deve superare di norma dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore di accesso. 3. I costi ed i tempi di attivazione della preselezione sono riportati nell'offerta di interconnessione di riferimento e sono differenziati in funzione della tipologia di accesso oggetto delle richieste di preselezione. 4. Nel caso di richieste di attivazione della preselezione per una medesima linea d'utente, pervenute da operatori diversi, l'operatore di accesso configura l'operatore preselezionato in relazione alla richiesta presentata in data piu' recente. 5. L'operatore di accesso e' autorizzato a rifiutare, dandone apposita informativa, le richieste di preselezione ricevute in conformita' al disposto dell'art. 3, commi 3 e 4, e relative ad operatori diversi, pervenute alla stessa data per una medesima linea d'utente. 6. Qualora il cliente decida di passare da un operatore preselezionato ad un altro, l'operatore di accesso non e' tenuto a comunicare all'operatore interessato tale variazione, salvo eventuali accordi diversi tra operatori interessati e comunque nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali nonche' dei provvedimenti emanati dall'Autorita' competente. 7. Con l'attivazione della Carrier Preselection, eventuali controlli applicati dall'operatore di accesso per accertare il verificarsi di traffico anomalo svolto sulla linea del cliente sono limitati al solo traffico di competenza dell'operatore di accesso, escludendo quindi il traffico effettuato in preselezione. 8. L'operatore di accesso risponde della riparazione dei guasti che si verificano sulla propria rete e in relazione alle proprie responsabilita'; pertanto, nel caso di Carrier Preselection la responsabilita' dell'operatore di accesso e' limitata all'infrastruttura di rete di sua competenza. 9. I tempi di ripristino, previsti dal regolamento di servizio di Telecom Italia e dalle carte dei servizi degli altri operatori in caso di guasti o disservizi, decorrono dal momento in cui l'operatore di accesso viene direttamente informato dal cliente. 10. I tempi di ripristino dei guasti segnalati dall'operatore preselezionato sono definiti nell'ambito degli accordi di interconnessione stipulati tra quest'ultimo e l'operatore di accesso. 11. I clienti con Carrier Preselection non devono essere discriminati dall'operatore di accesso in termini di qualita' del servizio telefonico, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata. 12. L'operatore di accesso non effettua la tassazione e la fatturazione delle chiamate effettuate attraverso la preselezione. 13. L'operatore di accesso deve informare l'operatore preselezionato con un anticipo di sette giorni rispetto alla data della disattivazione della linea a seguito del recesso di un cliente dal contratto di abbonamento nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali del cliente. La disposizione precedente si applica anche nei casi di subentro. 14. Nel caso in cui sia stata gia' attivata la prestazione di Carrier Preselection su una linea telefonica, l'eventuale richiesta di subentro formulata in conformita' alle disposizioni del regolamento di servizio/carta dei servizi, comporta l'automatica disattivazione della prestazione di Carrier Preselection, salvo diversa espressa richiesta del subentrante. 15. La sospensione temporanea del servizio telefonico da parte dell'operatore di accesso, nei casi previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, determina la disabilitazione della linea telefonica a tutte le chiamate uscenti, comprese quelle effettuabili in preselezione, ad eccezione delle chiamate verso i servizi di emergenza. 16. Salvo diverso accordo tra le parti, nel caso in cui vengano avviate le procedure di sospensione della linea nei termini previsti dal regolamento di servizio/carta dei servizi, l'operatore di accesso non e' tenuto ad informare l'operatore preselezionato dell'avvio di dette procedure. 17. L'operatore di accesso e' tenuto a segnalare con adeguato anticipo all'Autorita' ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei e/o occasionali a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di preselezione, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti. 18. L'operatore di accesso e' autorizzato a rifiutare una richiesta di preselezione nel caso di linee attestate ad autocommutatori analogici e di linee relative ad apparecchi telefonici pubblici a pagamento. Gli autocommutatori analogici della rete di Telecom Italia devono essere sostituiti al piu' presto e comunque non oltre il 30 giugno 2001. 19. L'operatore di accesso e' autorizzato a respingere una richiesta di preselezione nel caso in cui per la linea telefonica o le linee telefoniche oggetto della prestazione esista una precedente richiesta da parte del cliente, ancora in fase di espletamento, volta ad ottenere la cessazione della linea, il subentro o il trasloco con cambio numero. 20. Le richieste di Carrier Preselection da parte di utenti titolari di abbonamenti al servizio telefonico che prevedono condizioni agevolate per motivi di natura sociale (es. contratti per basso traffico) sono regolate con appositi provvedimenti dell'Autorita'.