Art. 60 
   (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) 
 
   1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo  stato
di salute o la vita sessuale, il  trattamento  e'  consentito  se  la
situazione giuridicamente rilevante che si intende  tutelare  con  la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi e' di  rango  almeno
pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalita'  o  in  un  altro  diritto  o  liberta'  fondamentale  e
inviolabile.