Articolo 60
                    Acquisto in via di prelazione

  1.  Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la
regione  o  l'altro  ente  pubblico  territoriale  interessato, hanno
facolta' di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati
a   titolo   oneroso   al  medesimo  prezzo  stabilito  nell'atto  di
alienazione.
  2.   Qualora   il   bene  sia  alienato  con  altri  per  un  unico
corrispettivo  o  sia  ceduto senza previsione di un corrispettivo in
denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e' determinato
d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma
1.
  3.  Ove  l'alienante  non  ritenga  di  accettare la determinazione
effettuata  ai  sensi  del comma 2, il valore economico della cosa e'
stabilito  da  un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal
soggetto  che  procede  alla prelazione. Se le parti non si accordano
per  la  nomina  del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il
terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina
e'  effettuata,  su  richiesta di una delle parti, dal presidente del
tribunale  del  luogo in cui e' stato concluso il contratto. Le spese
relative sono anticipate dall'alienante.
  4.  La  determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.
  5.  La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a
qualunque titolo dato in pagamento.