ART. 60 (competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT) 1. Ferme restando le competenze e le attivita' istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita, mediante il Servizio geologico d'Italia Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni: a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita all'articolo 55; b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza; c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.