Art. 60.
             (Delega al Governo in materia di mediazione
           e di conciliazione delle controversie civili e
                            commerciali)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  in  materia  di  mediazione e di conciliazione in ambito
civile e commerciale.
2.  La  riforma  adottata  ai  sensi  del  comma 1, nel rispetto e in
coerenza  con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi e
criteri   direttivi  di  cui  al  comma  3,  realizza  il  necessario
coordinamento   con   le   altre   disposizioni  vigenti.  I  decreti
legislativi  previsti  dal  comma  1  sono  adottati  su proposta del
Ministro  della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai
fini   dell'espressione   dei   pareri  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario,  che  sono  resi entro il termine di trenta giorni dalla
data  di  trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in  mancanza  dei  pareri.  Qualora detto termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma
1  o  successivamente,  la  scadenza  di quest'ultimo e' prorogata di
sessanta giorni.
3.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  prevedere  che  la  mediazione,  finalizzata alla conciliazione,
abbia   per   oggetto  controversie  su  diritti  disponibili,  senza
precludere l'accesso alla giustizia;
 b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali
e  indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di
conciliazione;
 c)   disciplinare   la  mediazione,  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria,  anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui
al  decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n. 5,  e  in  ogni caso
attraverso  l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza
nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli
organismi   di   conciliazione,  di  seguito  denominato  "Registro",
vigilati  dal  medesimo  Ministero,  fermo  restando il diritto delle
camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno
costituito  organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della
legge  29  dicembre  1993,  n. 580,  ad ottenere l'iscrizione di tali
organismi nel medesimo Registro;
 d)  prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la
sua  conservazione  siano  stabiliti  con  decreto del Ministro della
giustizia;
 e)  prevedere  la  possibilita',  per  i consigli degli ordini degli
avvocati,   di   istituire,   presso   i   tribunali,   organismi  di
conciliazione  che,  per  il  loro  funzionamento,  si  avvalgono del
personale degli stessi consigli;
 f)  prevedere  che gli organismi di conciliazione istituiti presso i
tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
 g)  prevedere,  per  le  controversie  in  particolari  materie,  la
facolta'  di  istituire  organismi di conciliazione presso i consigli
degli ordini professionali;
 h)  prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera
g) siano iscritti di diritto nel Registro;
 i)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione  iscritti  nel
Registro  possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso
procedure telematiche;
 l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facolta'
del  conciliatore  di  avvalersi  di  esperti, iscritti nell'albo dei
consulenti  e  dei  periti  presso  i  tribunali, i cui compensi sono
previsti  dai  decreti  legislativi  attuativi della delega di cui al
comma  1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e
per le perizie giudiziali;
 m) prevedere che le indennita' spettanti ai conciliatori, da porre a
carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in
misura   maggiore   per  il  caso  in  cui  sia  stata  raggiunta  la
conciliazione tra le parti;
 n)  prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima
dell'instaurazione  del  giudizio,  della  possibilita'  di avvalersi
dell'istituto della conciliazione nonche' di ricorrere agli organismi
di conciliazione;
 o)  prevedere,  a  favore  delle  parti,  forme  di  agevolazione di
carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito
attraverso  gli  introiti  derivanti  al Ministero della giustizia, a
decorrere   dall'anno   precedente   l'introduzione   della  norma  e
successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui
all'articolo   2   del   decreto-legge  16  settembre  2008,  n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
 p)  prevedere,  nei  casi  in  cui  il  provvedimento  che chiude il
processo  corrisponda  interamente al contenuto dell'accordo proposto
in  sede  di  procedimento  di  conciliazione,  che  il giudice possa
escludere  la  ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
rifiutato  l'accordo  successivamente  alla  proposta  dello  stesso,
condannandolo  altresi',  e  nella  stessa  misura, al rimborso delle
spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli
92  e  96  del  codice  di  procedura  civile,  e, inoltre, che possa
condannare  il  vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo
di  contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115;
 q)  prevedere  che  il procedimento di conciliazione non possa avere
una durata eccedente i quattro mesi;
 r)  prevedere,  nel  rispetto  del codice deontologico, un regime di
incompatibilita'  tale  da garantire la neutralita', l'indipendenza e
l'imparzialita'   del   conciliatore   nello  svolgimento  delle  sue
funzioni;
 s)  prevedere  che  il  verbale  di  conciliazione  abbia  efficacia
esecutiva  per  l'espropriazione  forzata,  per l'esecuzione in forma
specifica   e   costituisca   titolo   per  l'iscrizione  di  ipoteca
giudiziale.
 
          Note all'art. 60:
             -  Il  decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 recante
          «Definizione   dei   procedimenti  in  materia  di  diritto
          societario  e  di  intermediazione  finanziaria, nonche' in
          materia  bancaria  e creditizia, in attuazione dell'art. 12
          della  L. 3 ottobre 2001, n. 366» e' pubblicato nella Gazz.
          Uff. 22 gennaio 2003, n. 17, S.O.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge 29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura):
             «Art.  2  (Attribuzioni).  -  1.  Le camere di commercio
          svolgono,  nell'ambito della circoscrizione territoriale di
          competenza,  funzioni  di  supporto  e  di promozione degli
          interessi  generali  delle  imprese nonche', fatte salve le
          competenze  attribuite  dalla  Costituzione  e  dalle leggi
          dello  Stato  alle  amministrazioni statali e alle regioni,
          funzioni   nelle   materie   amministrative  ed  economiche
          relative  al  sistema delle imprese. Le camere di commercio
          esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato
          e  dalle  regioni,  nonche' quelle derivanti da convenzioni
          internazionali.
             2.  Per  il raggiungimento dei propri scopi le camere di
          commercio  promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
          infrastrutture  di  interesse  economico generale a livello
          locale,  regionale  e nazionale, direttamente o mediante la
          partecipazione,  secondo  le  norme  del codice civile, con
          altri  soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi anche
          associativi,  ad  enti,  a  consorzi  e a societa'. Possono
          inoltre  costituire  aziende  speciali  operanti secondo le
          norme del diritto privato.
             3.  Per  la  realizzazione  di  interventi  a favore del
          sistema   delle   imprese  e  dell'economia  le  camere  di
          commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
          di  programma  ai  sensi  dell'art. 27 della legge 8 giugno
          1990, n. 142.
             4.  Le  camere  di  commercio,  singolarmente o in forma
          associata, possono tra l'altro:
              a)  promuovere la costituzione di commissioni arbitrali
          e  conciliative  per  la risoluzione delle controversie tra
          imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
              b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese,
          loro  associazioni e associazioni di tutela degli interessi
          dei consumatori e degli utenti;
              c)  promuovere  forme  di  controllo  sulla presenza di
          clausole inique inserite nei contratti.
             5.  Le  camere  di  commercio  possono costituirsi parte
          civile  nei  giudizi  relativi ai delitti contro l'economia
          pubblica,  l'industria  e  il  commercio.  Possono altresi'
          promuovere  l'azione  per  la repressione della concorrenza
          sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
             6.  Le  camere  di  commercio possono formulare pareri e
          proposte  alle  amministrazioni dello Stato, alle regioni e
          agli  enti  locali sulle questioni che comunque interessano
          le    imprese    della   circoscrizione   territoriale   di
          competenza.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16
          settembre  2008,  n.  143 (Interventi urgenti in materia di
          funzionalita'  del  sistema  giudiziario),  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181:
             «Art.  2  (Fondo  unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
          all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n.  133,  denominato:  «Fondo  unico  giustizia», e'
          gestito  da  Equitalia  Giustizia  S.p.A.  con le modalita'
          stabilite  con il decreto di cui al predetto art. 61, comma
          23.
             2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi
          interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
              a) di cui al medesimo art. 61, comma 23;
              b)  di  cui  all'art.  262,  comma 3-bis, del codice di
          procedura penale;
              c)  relativi  a  titoli al portatore, a quelli emessi o
          garantiti  dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
          di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
          di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
          attivita'  finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
          oggetto   di  provvedimenti  di  sequestro  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  o  per  l'applicazione  di  misure di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  o  di  irrogazione  di sanzioni
          amministrative,   inclusi   quelli   di   cui   al  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
              c-bis)  depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
          e  altri  operatori finanziari, in relazione a procedimenti
          civili  di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
          non  reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
          data  in  cui  il  procedimento  si  e'  estinto o e' stato
          comunque  definito  o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
          assegnazione,   di  distribuzione  o  di  approvazione  del
          progetto  di  distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
          dal  passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
          controversia;
              c-ter)  di  cui  all'art.  117, quarto comma, del regio
          decreto  16  marzo  1942, n. 267, come sostituito dall'art.
          107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
             3.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  Poste Italiane S.p.A., le banche e
          gli  altri  operatori finanziari, depositari delle somme di
          denaro,  dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
          al  comma  2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
          valori,   i  crediti,  i  conti,  i  libretti,  nonche'  le
          attivita'  di  cui  alla  lettera  c) del comma 2. Entro lo
          stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
          operatori  finanziari  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia
          S.p.A.,  con modalita' telematica e nel formato elettronico
          reso  disponibile  dalla medesima societa' sul proprio sito
          internet    all'indirizzo   www.equitaliagiustizia.it,   le
          informazioni   individuate   con   decreto   del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della  giustizia,  da  emanarsi entro quindici giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
          dalla  data  di  intestazione  di  cui  al  primo  periodo,
          Equitalia  Giustizia  S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
          alla  medesima  data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
          ovvero  dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
          delle   somme   sequestrate   disposte  anteriormente  alla
          predetta data.
             3-bis.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione,  in  caso  di omessa
          intestazione  ovvero di mancata trasmissione delle relative
          informazioni   ai   sensi   del   comma   3,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze applica nei riguardi della
          societa'  Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
          operatori  finanziari  autori  dell'illecito  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  nella misura prevista dall'art.
          1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto legislativo 18
          dicembre  1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle
          risorse  di  cui  al  comma  3 del presente articolo per le
          quali  risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione
          delle  relative  informazioni. Il Ministero dell'economia e
          delle   finanze  verifica  il  corretto  adempimento  degli
          obblighi  di  cui  al comma 3 da parte della societa' Poste
          italiane  S.p.A.,  delle  banche  e  degli  altri operatori
          finanziari,  anche  avvalendosi  del Corpo della guardia di
          finanza,  che  opera a tal fine con i poteri previsti dalle
          leggi  in  materia  di imposte sui redditi e di imposta sul
          valore aggiunto.
             4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia» tutti
          i  conti  correnti  ed  i  conti  di deposito che Equitalia
          Giustizia  S.p.A.,  successivamente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
          le  ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art.
          61,  comma  23,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133, dell'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura
          penale,   i   relativi   utili   di   gestione,  nonche'  i
          controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati
          di cui al predetto art. 61, comma 23.
             5.  Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, alle unita'
          previsionali  di base dello stato di previsione della spesa
          del  Ministero  della  giustizia  concernenti  le  spese di
          investimento  di  cui all'art. 2, comma 614, della legge 24
          dicembre  2007,  n.  244,  le somme di denaro per le quali,
          anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
          decreto,  ai  sensi  dell'art.  676, comma 1, del codice di
          procedura    penale,    e'   stata   decisa   dal   giudice
          dell'esecuzione  ma non ancora eseguita la devoluzione allo
          Stato delle somme medesime.
             6.  Con  il  decreto  di  cui all'art. 61, comma 23, del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e'
          determinata  altresi'  la remunerazione massima spettante a
          titolo  di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
          delle  finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
          a  Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
          intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
          predetto  art.  61,  comma  23,  sono  inoltre stabilite le
          modalita'  di  utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
          da  parte  dell'amministratore  delle  somme o dei beni che
          formano  oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
          pagamento  delle  spese di conservazione o amministrazione,
          le  modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
          gestite  da  Equitalia  Giustizia S.p.A., nonche' la natura
          delle  risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
          e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
          che  venga  garantita  la pronta disponibilita' delle somme
          necessarie   per  eseguire  le  restituzioni  eventualmente
          disposte.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con
          il   Ministro   dell'interno,   puo'  essere  rideterminata
          annualmente   la  misura  massima  dell'aggio  spettante  a
          Equitalia Giustizia S.p.A.
             7.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con
          il  Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo quanto
          disposto  al  comma  5,  le  quote  delle risorse intestate
          «Fondo  unico  giustizia», anche frutto di utili della loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al  30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
          sequestro  penale  o amministrativo, disponibili per massa,
          in  base  a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
          destinare mediante riassegnazione:
              a)  in  misura  non inferiore ad un terzo, al Ministero
          dell'interno  per  la tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta'  per  le  vittime delle richieste estorsive di
          cui  all'art.  18,  comma  1,  lettera  c),  della legge 23
          febbraio  1999,  n.  44,  e  del  Fondo di rotazione per la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
              b)  in  misura  non inferiore ad un terzo, al Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali;
              c) all'entrata del bilancio dello Stato.
             7-bis.  Le  quote  minime delle risorse intestate «Fondo
          unico  giustizia”,  di  cui  alle lettere a) e b) del
          comma   7,   possono  essere  modificate  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in caso di urgenti
          necessita',  derivanti da circostanze gravi ed eccezionali,
          del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
             7-ter.  Con  riferimento  alle  somme di cui al comma 2,
          lettere  c-bis)  e  c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
          formate   destinando  le  risorse  in  via  prioritaria  al
          potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
          giustizia.
             7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con i Ministri dell'interno e della
          giustizia,  la  percentuale  di  cui all'alinea del comma 7
          puo'  essere  elevata  fino al 50 per cento in funzione del
          progressivo consolidamento dei dati statistici.
             8.  Il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
             9.  All'art.  676,  comma  1,  del  codice  di procedura
          penale, come modificato dall'art. 2, comma 613, della legge
          24  dicembre  2007,  n. 244, le parole: «o alla devoluzione
          allo  Stato  delle somme di denaro sequestrate ai sensi del
          comma 3-bis dell'art. 262» sono soppresse.
             10.  Dalla  gestione  del  «Fondo  unico giustizia», non
          devono  derivare  oneri,  ne'  obblighi  giuridici a carico
          della finanza pubblica.».
             -  Si riporta il testo degli articoli 92 e 96 del codice
          di procedura civile:
             «Art.   92   (Condanna  alle  spese  per  singoli  atti.
          Compensazione  delle  spese). - Il giudice, nel pronunciare
          la  condanna  di cui all'art. precedente, puo' escludere la
          ripetizione  delle  spese sostenute dalla parte vincitrice,
          se    le   ritiene   eccessive   o   superflue;   e   puo',
          indipendentemente  dalla  soccombenza, condannare una parte
          al  rimborso  delle  spese,  anche non ripetibili, che, per
          trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato
          all'altra parte.
             Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti
          motivi,   esplicitamente  indicati  nella  motivazione,  il
          giudice  puo'  compensare,  parzialmente  o  per intero, le
          spese tra le parti.
             Se  le  parti  si sono conciliate, le spese si intendono
          compensate,  salvo che le parti stesse abbiano diversamente
          convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
             «Art.  96  (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
          la  parte  soccombente ha agito o resistito in giudizio con
          mala  fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
          parte,  la  condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
          dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
             Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui
          e'  stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta
          domanda  giudiziale,  o iscritta ipoteca giudiziale, oppure
          iniziata  o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della
          parte   danneggiata  condanna  al  risarcimento  dei  danni
          l'attore  o  il creditore procedente, che ha agito senza la
          normale  prudenza.  La  liquidazione  dei  danni e' fatta a
          norma del comma precedente.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 9 (L) del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di spese di giustizia. (Testo A):
             «Art.  9  (L)  (Contributo unificato). - 1. E' dovuto il
          contributo  unificato  di  iscrizione  a ruolo, per ciascun
          grado   di  giudizio,  nel  processo  civile,  compresa  la
          procedura  concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel
          processo   amministrativo,  secondo  gli  importi  previsti
          dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10.».