Art. 60.

Modifiche  all'articolo  48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                 165


  1.  All'articolo  48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  ultimo  periodo, le parole: «40, comma 3.» sono
sostituite dalle seguenti: «40, comma 3 -bis.»;
   b)   il   comma   2   e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Per  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2, nonche' per le
universita' italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le
istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di
cui   all'articolo   70,   comma   4,   gli   oneri  derivanti  dalla
contrattazione  collettiva  nazionale  sono  determinati a carico dei
rispettivi  bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies.
Le  risorse  per  gli  incrementi  retributivi  per  il  rinnovo  dei
contratti   collettivi  nazionali  delle  amministrazioni  regionali,
locali  e  degli  enti del Servizio sanitario nazionale sono definite
dal  Governo,  nel  rispetto  dei  vincoli  di bilancio, del patto di
stabilita'  e  di  analoghi  strumenti  di  contenimento della spesa,
previa  consultazione  con le rispettive rappresentanze istituzionali
del sistema delle autonomie.»;
   c) il comma 6 e' abrogato.
 
          Nota all'art. 60:
             -Si  riporta  il  testo  dell'art.  48  del  gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dal presente decreto legislativo:
             «Art.  48  (Disponibilita' destinate alla contrattazione
          collettiva  nelle  amministrazioni pubbliche e verifica). -
          1.   Il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza con i
          parametri  previsti  dagli strumenti di programmazione e di
          bilancio  di  cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
          n.  468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
          derivante   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  con  apposita norma da
          inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'art. 11
          della   legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono
          determinati  gli  eventuali  oneri  aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
          3-bis.
             2.  Per  le amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2,
          nonche'  per le universita' italiane, gli enti pubblici non
          economici  e  gli  enti  e  le  istituzioni di ricerca, ivi
          compresi  gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 70,
          comma   4,   gli   oneri   derivanti  dalla  contrattazione
          collettiva   nazionale   sono   determinati  a  carico  dei
          rispettivi   bilanci   nel  rispetto  dell'art.  40,  comma
          3-quinquies.  Le risorse per gli incrementi retributivi per
          il   rinnovo   dei  contratti  collettivi  nazionali  delle
          amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
          sanitario  nazionalesono definite dal Governo, nel rispetto
          dei  vincoli  di  bilancio,  del  patto  di stabilita' e di
          analoghi  strumenti  di  contenimento  della  spesa, previa
          consultazione     con    le    rispettive    rappresentanze
          istituzionali del sistema delle autonomie.
             3.  I  contratti  collettivi sono corredati da prospetti
          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo  di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale  in  caso  di  accertata  esorbitanza  dai limiti di
          spesa.
             4.  La  spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
          iscritta  in  apposito  fondo dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  in  ragione dell'ammontare complessivo. In esito
          alla  sottoscrizione  dei singoli contratti di comparto, il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  e'  autorizzato a ripartire, con propri decreti,
          le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
          diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
          di  nuova istituzione per il personale dell'amministrazione
          statale,  ovvero  mediante  trasferimento  ai bilanci delle
          amministrazioni  autonome  e degli enti in favore dei quali
          sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
          dei  relativi  oneri.  Per le amministrazioni diverse dalle
          amministrazioni  dello  Stato  e  per gli altri enti cui si
          applica  il  presente  decreto,  l'autorizzazione  di spesa
          relativa  al  rinnovo  dei contratti collettivi e' disposta
          nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con
          distinta indicazione dei mezzi di copertura.
             5.  Le  somme  provenienti  dai  trasferimenti di cui al
          comma  4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
          dei  bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi  bilanci.  I  relativi stanziamenti sia in entrata
          che  in  uscita  non possono essere incrementati se non con
          apposita autorizzazione legislativa.
             6. (Abrogato).
             7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del
          presente  decreto,  la  Corte  dei  conti,  anche nelle sue
          articolazioni     regionali    di    controllo,    verifica
          periodicamente  gli  andamenti della spesa per il personale
          delle  pubbliche  amministrazioni, utilizzando, per ciascun
          comparto,  insiemi  significativi di amministrazioni. A tal
          fine,  la  Corte  dei  conti  puo' avvalersi, oltre che dei
          servizi  di  controllo  interno o nuclei di valutazione, di
          esperti  designati  a  sua  richiesta da amministrazioni ed
          enti pubblici.».