Art. 60. (Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi) 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocita' e di impianti attivati dal rilevamento della velocita' dei veicoli in arrivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.