Art. 60 
 
Ambito   di   applicazione   delle   disposizioni   in   materia   di
              qualificazione degli esecutori di lavori 
 
                     (art. 1, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Il presente capo nonche' il capo II e il capo III del presente
titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione  di  cui  all'
articolo 40 del codice. 
    2. La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori
pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo  superiore  a
150.000 euro. 
    3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e  62,
l'attestazione di qualificazione  rilasciata  a  norma  del  presente
titolo  costituisce  condizione  necessaria  e  sufficiente  per   la
dimostrazione dell'esistenza dei requisiti  di  capacita'  tecnica  e
finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. 
    4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere  ai  concorrenti
la dimostrazione della  qualificazione  con  modalita',  procedure  e
contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo,  nonche'  dal
capo III del presente titolo. 
 
              Note all'art. 60 
              -  Il  testo  dell'articolo  40  del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori  pubblici)
          - 1. I soggetti esecutori  a  qualsiasi  titolo  di  lavori
          pubblici devono essere qualificati  e  improntare  la  loro
          attivita'    ai    principi    della    qualita',     della
          professionalita' e della correttezza. Allo  stesso  fine  i
          prodotti, i processi, i servizi e  i  sistemi  di  qualita'
          aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
          certificazione, ai sensi della normativa vigente. 
              2. Con il regolamento previsto dall'articolo  5,  viene
          disciplinato il sistema di qualificazione, unico per  tutti
          gli esecutori a qualsiasi titolo  di  lavori  pubblici,  di
          importo superiore a 150.000 euro,  articolato  in  rapporto
          alle tipologie e all'importo  dei  lavori  stessi.  Con  il
          regolamento di cui all'articolo 5 possono  essere  altresi'
          periodicamente revisionate le categorie  di  qualificazione
          con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie. 
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione  e'
          esercitata nel rispetto del principio  di  indipendenza  di
          giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque   interesse
          commerciale   o   finanziario   che    possa    determinare
          comportamenti  non  imparziali  o  discriminatori.  Le  SOA
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  attestazione  per   gli
          esecutori di lavori pubblici svolgono  funzioni  di  natura
          pubblicistica, anche agli  effetti  dell'articolo  1  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni
          dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479
          del codice penale. Prima del rilascio  delle  attestazioni,
          le  SOA   verificano   tutti   i   requisiti   dell'impresa
          richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il
          compito di attestare l'esistenza nei  soggetti  qualificati
          di: 
              a) certificazione di sistema di qualita' conforme  alle
          norme europee della serie UNI EN ISO 9000  e  alla  vigente
          normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati  ai
          sensi delle norme europee della serie UNI CEI  EN  45000  e
          della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
              b)    requisiti    di    ordine    generale     nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.  Tra
          i requisiti tecnico organizzativi rientrano  i  certificati
          rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori  pubblici  da
          parte  delle  stazioni   appaltanti.   Gli   organismi   di
          attestazione  acquisiscono  detti  certificati   unicamente
          dall'Osservatorio, cui  sono  trasmessi,  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti. 
              4. Il regolamento definisce in particolare: 
              a) soppressa 
              b) le modalita' e i  criteri  di  autorizzazione  e  di
          eventuale  decadenza  nei  confronti  degli  organismi   di
          attestazione,    nonche'    i     requisiti     soggettivi,
          organizzativi,  finanziari  e  tecnici   che   i   predetti
          organismi devono possedere; 
              c) le  modalita'  di  attestazione  dell'esistenza  nei
          soggetti qualificati della certificazione  del  sistema  di
          qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
          cui al comma  3,  lettera  b),  nonche'  le  modalita'  per
          l'eventuale  verifica  annuale   dei   predetti   requisiti
          relativamente ai dati di bilancio; 
              d)  i  requisiti  di  ordine  generale  in  conformita'
          all'articolo 38, e  i  requisiti  tecnico-organizzativi  ed
          economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con  le
          relative misure in rapporto all'entita'  e  alla  tipologia
          dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
          quelli   relativi   alla   regolarita'    contributiva    e
          contrattuale, ivi compresi i versamenti alle  casse  edili.
          Tra i requisiti di capacita'  tecnica  e  professionale  il
          regolamento comprende, nei casi appropriati, le  misure  di
          gestione ambientale; 
              e)  i  criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione; 
              f) le modalita' di verifica  della  qualificazione;  la
          durata dell'efficacia della  qualificazione  e'  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita'  strutturale  da  indicare  nel  regolamento;  il
          periodo di durata della validita' delle categorie  generali
          e speciali oggetto della revisione di cui al  comma  2;  la
          verifica di mantenimento sara' tariffata  proporzionalmente
          alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
          quinti della stessa; 
              f-bis) le modalita' per assicurare,  nel  quadro  delle
          rispettive competenze, l'azione coordinata  in  materia  di
          vigilanza sull'attivita' degli  organismi  di  attestazione
          avvalendosi  delle  strutture  e  delle  risorse   gia'   a
          disposizione per tale finalita' e senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
              g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive,
          fino   alla   decadenza   dell'autorizzazione,    per    le
          irregolarita', le illegittimita' e le illegalita'  commesse
          dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche'  in  caso
          di  inerzia  delle  stesse  a  seguito  di   richiesta   di
          informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
          di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo  un  criterio
          di  proporzionalita'  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio; 
              g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie  di  cui
          all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive,  fino
          alla decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione,  nei
          confronti degli operatori economici che  non  rispondono  a
          richieste di informazioni e atti  formulate  dall'Autorita'
          nell'esercizio del  potere  di  vigilanza  sul  sistema  di
          qualificazione, ovvero forniscono informazioni o  atti  non
          veritieri; 
              h) la formazione di elenchi,  su  base  regionale,  dei
          soggetti che hanno conseguito la qualificazione di  cui  al
          comma 3; tali elenchi  sono  redatti  e  conservati  presso
          l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il  tramite
          dell'Osservatorio. 
              5. E' vietata, per l'affidamento  di  lavori  pubblici,
          l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai  soggetti  di
          cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
          ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 
              6. Il regolamento stabilisce  gli  specifici  requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  che  devono
          possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
          che  non  intendano  eseguire  i  lavori  con  la   propria
          organizzazione di impresa. 
              7. Le imprese alle quali venga rilasciata da  organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione di sistema di qualita' conforme  alle  norme
          europee della serie  UNI  EN  ISO  9000,  usufruiscono  del
          beneficio che  la  cauzione  e  la  garanzia  fideiussoria,
          previste rispettivamente dall'articolo 75  e  dall'articolo
          113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del
          50 per cento. 
              8.   Il   regolamento   stabilisce   quali    requisiti
          economico-finanziari   e    tecnico-organizzativi    devono
          possedere le  imprese  per  essere  affidatarie  di  lavori
          pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando  la
          necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
          cui all'articolo 38. 
              9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
          espressamente le referenze che hanno permesso  il  rilascio
          dell'attestazione e i dati da esse risultanti  non  possono
          essere contestati immotivatamente. 
              9-bis. Le SOA  sono  responsabili  della  conservazione
          della  documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per   il
          rilascio  delle  attestazioni  anche  dopo  la   cessazione
          dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
          a rendere disponibile  la  documentazione  e  gli  atti  ai
          soggetti  indicati  nel  regolamento,  anche  in  caso   di
          sospensione o decadenza  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita' di attestazione; in caso  di  inadempimento,
          si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dall'articolo 6, comma 11. In  ogni  caso  le  SOA  restano
          tenute alla conservazione della documentazione e degli atti
          di cui al primo  periodo  per  dieci  anni  o  nel  diverso
          termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. 
              9-ter.   Le   SOA   hanno   l'obbligo   di   comunicare
          all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento  del
          possesso dei requisiti nei confronti delle imprese  nonche'
          il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare  la
          decadenza  dell'attestazione  di   qualificazione   qualora
          accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
          requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
          meno  il  possesso  dei  predetti  requisiti;  in  caso  di
          inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la  decadenza
          dell'autorizzazione alla SOA  all'esercizio  dell'attivita'
          di attestazione.”.