Art. 60 Regime doganale delle unita' da diporto 1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo." 2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite le seguenti: "o extraeuropei".