Art. 60 Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento 1. Al fine di garantire la competitivita' della ricerca, per far fronte alle sfide globali della societa', il presente capo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attivita' di formazione per la valorizzazione del capitale umano. 2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale» si intendono le corrispondenti attivita' definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323. 3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purche' residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale. 4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza; interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attivita' non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale; appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges); azioni di innovazione sociale (social innovation); interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialita' innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale; interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali. 5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4: i contributi a fondo perduto; il credito agevolato; il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; la prestazione di garanzie; le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.