Art. 60. Oneri di utilita' sociale Le erogazioni liberali fatte a favore dei dipendenti per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, beneficenza, culto o assistenza sociale sono deducibili per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle retribuzioni per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione annuale. Sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel precedente comma o finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato; b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato; c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al due per cento del reddito d'impresa dichiarato. Le erogazioni a titolo di liberalita' diverse da quelle considerate dai commi precedenti non sono ammesse in deduzione.