Art. 60.
         (Ripristino del rapporto e risarcimento del danno)

  Il   provvedimento   che   dispone  il  rilascio  dell'immobile  in
conseguenza  dell'esercizio  da  parte  del  locatore  del diritto di
recesso,  perde  efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da
quando  ha  riacquistato  la  disponibilita'  dell'immobile,  non  lo
adibisca  all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai
numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 59, non inizi, nel suddetto termine,
i lavori per i quali e' stata rilasciata licenza o concessione.
  Il  conduttore  ha  diritto,  nei confronti del locatore e dei suoi
aventi  causa,  al  ripristino  del  contratto  di locazione, salvi i
diritti  acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese
di  trasloco  e  degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al
risarcimento  del  danno  da  determinarsi  dal giudice in misura non
inferiore  a  12 e non superiore a 48 mensilita' del canone, oltre ad
un equo indennizzo per le spese di trasloco.
  Il  giudice,  oltre  a determinare il ripristino o il risarcimento,
ordina  al  locatore  il  pagamento  di  una  somma da L. 500.00 a L.
2.00.000   da   devolvere  al  comune  nel  cui  territorio  e'  sito
l'immobile,  ad  integrazione  del fondo sociale di cui al titolo III
della presente legge.