Art. 60. Modalita' degli inquadramenti Le facolta' provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore ad esse assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai raggruppamenti di discipline in base alla valutazione delle esigenze scientifiche e didattiche. Coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari in qualita' di ricercatori confermati, con decreto del rettore sui posti destinati all'inquadramento. Qualora il numero di coloro che superano il giudizio di idoneita' sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento degli aventi diritto in eccedenza rispetto ai posti medesimi e' disposto in soprannumero. Qualora l'eccedenza si verifichi nell'ambito di uno stesso raggruppamento di discipline l'inquadramento e' disposto, prima sui posti in organico e successivamente in soprannumero sulla base dell'anzianita' di servizio, o, in caso di pari anzianita' di servizio, sulla base di anzianita' per eta'. Le Universita' comunicano al Ministero della pubblica istruzione, per ciascun raggruppamento, il numero dei posti non coperti e degli inquadramenti disposti in soprannumero. Il Ministro, con proprio decreto, dispone il recupero dei posti non coperti e provvede a ridistribuirli tra le facolta' in proporzione al numero degli inquadramenti in soprannumero da esse disposti. Le facolta' destinano i posti cosi' ottenuti al riassorbimento dei posti in soprannumero, secondo criteri di proporzionalita'. Ove il numero dei posti recuperati sia superiore a quello occorrente per l'assorbimento del soprannumero, il Ministro provvede ad una nuova assegnazione di posti alle facolta' per l'effettuazione della seconda tornata di giudizi. La seconda tornata viene effettuata con i medesimi criteri della prima tornata, anche per quanto riguarda l'inquadramento sui posti disponibili o in soprannumero. Al termine della seconda tornata si provvede con le modalita' di cui al precedente comma ad una ridistribuzione dei posti non coperti al fine di consentire lo assorbimento del soprannumero. Qualora, anche al termine dell'operazione di cui al precedente comma, risultano posti non coperti, questi ultimi vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire con i concorsi liberi e possono essere riassegnati alla stessa facolta' compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui all'art. 30. Le Universita' non statali possono istituire un proprio ruolo di ricercatori, determinandone l'organico con modifica statutaria. Ove gli statuti delle predette Universita' recepiscano le stesse norme previste per i ricercatori delle Universita' statali, sono possibili i trasferimenti dei ricercatori dalle Universita' statali a quelle non statali e viceversa. A coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle Universita' non statali, vanno estese, qualora non sia possibile il loro inserimento nelle predette Universita', le norme di cui ai commi dodicesimo, tredicesimo quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 53.