Art. 60.
                    Modalita' degli inquadramenti

  Le  facolta'  provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore
ad   esse   assegnati,   con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  ai raggruppamenti di discipline in base alla valutazione
delle esigenze scientifiche e didattiche.
  Coloro  che  abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  sono
inquadrati  nel  ruolo  dei  ricercatori  universitari in qualita' di
ricercatori  confermati,  con decreto del rettore sui posti destinati
all'inquadramento.
  Qualora  il  numero di coloro che superano il giudizio di idoneita'
sia  superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento degli
aventi diritto in eccedenza rispetto ai posti medesimi e' disposto in
soprannumero.  Qualora  l'eccedenza  si  verifichi nell'ambito di uno
stesso  raggruppamento  di  discipline  l'inquadramento  e' disposto,
prima  sui  posti in organico e successivamente in soprannumero sulla
base  dell'anzianita'  di  servizio, o, in caso di pari anzianita' di
servizio, sulla base di anzianita' per eta'.
  Le  Universita'  comunicano al Ministero della pubblica istruzione,
per  ciascun  raggruppamento, il numero dei posti non coperti e degli
inquadramenti disposti in soprannumero.
  Il Ministro, con proprio decreto, dispone il recupero dei posti non
coperti e provvede a ridistribuirli tra le facolta' in proporzione al
numero  degli  inquadramenti  in  soprannumero  da  esse disposti. Le
facolta' destinano i posti cosi' ottenuti al riassorbimento dei posti
in soprannumero, secondo criteri di proporzionalita'.
  Ove   il  numero  dei  posti  recuperati  sia  superiore  a  quello
occorrente  per l'assorbimento del soprannumero, il Ministro provvede
ad  una nuova assegnazione di posti alle facolta' per l'effettuazione
della seconda tornata di giudizi.
  La  seconda  tornata  viene effettuata con i medesimi criteri della
prima  tornata,  anche  per quanto riguarda l'inquadramento sui posti
disponibili o in soprannumero.
  Al  termine  della  seconda tornata si provvede con le modalita' di
cui  al precedente comma ad una ridistribuzione dei posti non coperti
al fine di consentire lo assorbimento del soprannumero.
  Qualora,  anche  al  termine  dell'operazione  di cui al precedente
comma,   risultano   posti   non  coperti,  questi  ultimi  vanno  ad
incrementare  il  numero dei posti da bandire con i concorsi liberi e
possono  essere  riassegnati alla stessa facolta' compatibilmente con
le esigenze di programmazione di cui all'art. 30.
  Le  Universita'  non  statali possono istituire un proprio ruolo di
ricercatori,  determinandone  l'organico con modifica statutaria. Ove
gli  statuti  delle  predette Universita' recepiscano le stesse norme
previste  per i ricercatori delle Universita' statali, sono possibili
i  trasferimenti  dei  ricercatori dalle Universita' statali a quelle
non statali e viceversa.
  A  coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle
Universita'  non  statali, vanno estese, qualora non sia possibile il
loro inserimento nelle predette Universita', le norme di cui ai commi
dodicesimo, tredicesimo quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 53.