ART. 60.
                  (Competenze in materia di nomina)

  I  provvedimenti  di  nomina  e  quelli conseguenti di assegnazione
della  sede  sono  adottati  dai  provveditori  agli  studi anche nei
confronti degli insegnanti appartenenti ai ruoli nazionali.
  I  provvedimenti  di  cui  al  comma precedente, e gli atti da essi
presupposti, sono definitivi.