Art. 60 
          Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 
 
  1. Le opere,  le  forniture  e  i  servizi  pattuiti  come  oggetto
unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale concorrono  a  formare
il reddito, come rimanenze finali di ciascun esercizio al termine del
quale  sono  in  corso  di  esecuzione  e  come  esistenze   iniziali
dell'esercizio successivo, per  il  valore  complessivo  della  parte
eseguita fin dall'inizio  dell'esecuzione  del  contratto,  salvo  il
disposto del comma 4. 
  2. La valutazione e' fatta sulla base dei  corrispettivi  pattuiti.
Delle  maggiorazioni  di  prezzo   richieste   in   applicazione   di
disposizioni di legge o di  clausole  contrattuali  si  tiene  conto,
finche' non siano state  definitivamente  stabilite,  in  misura  non
inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta  in  base  ai
corrispettivi liquidati. 
  3. Il valore determinato a norma del comma 2  puo'  essere  ridotto
per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura  non
superiore al 2 per cento. Per le opere, le  forniture  ed  i  servizi
eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da  soggetti  non
residenti, la misura massima della riduzione  e'  elevata  al  4  per
cento. 
  4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si
comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze,  in  caso
di  liquidazione  parziale,  e'  limitata  alla  parte   non   ancora
liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi  e'  imputata
al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita. 
  5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4  le  imprese  che
contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le
rimanenze al costo e  imputando  i  corrispettivi  all'esercizio  nel
quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi  e  le  forniture
possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo
stesso  metodo  anche  ai  fini  della  determinazione  del  reddito;
l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio  in  corso  alla
data in cui e' rilasciata. 
  6.  Alla  dichiarazione   dei   redditi   deve   essere   allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un  prospetto
recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle  generalita'
e della residenza del committente,  della  scadenza  prevista,  degli
elementi tenuti a base per la valutazione  e  della  collocazione  di
tali elementi nei conti dell'impresa. 
  7. Per i contratti di cui  al  presente  articolo  i  corrispettivi
pattuiti in valuta estera non ancora  riscossi  si  considerano  come
crediti  ai  fini  dell'articolo  72  ancorche'  non  risultanti   in
bilancio.