Art. 60. 
 (Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni) 
1. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, i comuni e le province provvedono, anche in deroga  ai  limiti
di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi,  alla
revisione dei consorzi e  delle  altre  forme  associative  in  atto,
costituiti tra enti  locali,  sopprimendoli  o  trasformandoli  nelle
forme previste dalla presente legge. 
2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 
278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13,  si
intendono prorogate sino alla prima scadenza  dei  consigli  comunali
successiva alla adozione dello statuto comunale.