Art. 60.
       (Adeguamento alla normativa comunitaria - Denominazioni di
                                origine,
         indicazioni geografiche e attestazioni di specificita'
                  di taluni prodotti agro-alimentari)
  1.  L'articolo 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 1 - (Denominazione del prodotto). - 1.  La  denominazione  di
origine  'Prosciutto  di  Parma'  riconosciuta ed utilizzata ai sensi
delle norme comunitarie e nazionali relative  alle  denominazioni  di
origine,  indicazioni  geografiche e attestazioni di specificita' dei
prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente  al
prosciutto,   munito  di  contrassegno  atto  a  consentirne  in  via
permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di  suini
nazionali   nati,  allevati  e  macellati  nelle  zone  indicate  nel
regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto  secondo  le
prescrizioni  della  presente legge e stagionato nella zona tipica di
produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti".
  2. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  La denominazione di origine di 'Prosciutto di San
Daniele' ovvero 'Prosciutto di San Daniele del Friuli',  riconosciuta
ed  utilizzata  ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative
alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni
di  specificita'  dei  prodotti  agricoli  ed   agro-alimentari,   e'
riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a
garantirne l'origine e l'identificazione:
  a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e
macellati  nelle  zone  indicate  nel regolamento di esecuzione della
presente legge, e preparato  secondo  le  prescrizioni  di  cui  agli
articoli seguenti;
  b)  stagionato  nella  zona  tipica  di  produzione geograficamente
individuata negli attuali confini  del  comune  di  San  Daniele  del
Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura".
  3.  L'articolo  1 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 1. - (Denominazione d'origine e zona di produzione). - 1.  La
denominazione  'Prosciutto  di Modena', riconosciuta ed utilizzata ai
sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni
di origine, indicazioni geografiche e  attestazioni  di  specificita'
dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente
al   prodotto  le  cui  fasi  di  produzione,  dalla  salagione  alla
stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica  di  produzione,
che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino
oro-idrografico  del  fiume  Panaro  e sulle valli confluenti, e che,
partendo  dalla  fascia  pedemontana, non supera i novecento metri di
altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni:  Castelnuovo
Rangone,  Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano
sul Panaro, Vignola,  Marano,  Guiglia,  Zocca,  Montese,  Maranello,
Serramazzoni,   Pavullo  nel  Frignano,  Lama  Mocogno,  Pievepelago,
Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano,  Monteveglio,
Savigno,  Monte  San  Pietro,  Sasso Marconi, Castello di Serravalle,
Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa,  Bibbiano,  San  Polo  d'Enza,
Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano, Castelnuovo Monti".
  4.  Il  comma 1 dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1990, n. 11,
e' sostituito dal seguente:
  "1. Il 'Prosciutto di Modena' si ottiene  dalla  coscia  fresca  di
suini   di   razza  bianca,  esclusi  verri  e  scrofe,  allevati  in
stabulazione nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione  della
presente  legge,  tempestivamente  sanati,  alimentati  nel trimestre
precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di
grassi ad una percentuale inferiore al  dieci  per  cento,  riposati,
digiuni,  macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al
dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La  coscia
fresca  deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la
prima fila delle ossa tarsiche".
  5. L'articolo 1 della legge 4 novembre 1981, n. 628, e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  1. - 1. La denominazione 'Prosciutto veneto berico-euganeo',
riconosciuta  ed  utilizzata  ai  sensi  delle  norme  comunitarie  e
nazionali   relative   alle  denominazioni  di  origine,  indicazioni
geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti  agricoli  ed
agro-alimentari,  e'  riservata  esclusivamente  al prosciutto le cui
fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa,  hanno
luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel
territorio  della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana,
Saletto, Ospedaletto  Euganeo,  Este,  Baone,  Cinto  Euganeo,  Lozzo
Atestino,  Noventa  Vicentina,  Campiglia  dei  Berici,  Sossano, San
Germano  dei  Berici,  Grancona,  Sarego,  Lonigo,  Alonte,  Orgiano,
Cologna   Veneta,  Asigliano,  Pressana,  Roveredo  di  Gua',  Pojana
Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le  sue
caratteristiche   organolettiche  e  merceologiche  dalle  condizioni
proprie dell'ambiente di produzione e  da  particolari  metodi  della
tecnica di produzione".
  6.  Il  primo comma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1981, n.
628, e' sostituito dal seguente:
  "Il prosciutto veneto berico-euganeo  deve  essere  ricavato  dalla
coscia  fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, esclusi
verri e scrofe, allevati  nelle  zone  indicate  dal  regolamento  di
esecuzione  della  presente legge, alimentati nell'ultimo periodo con
sostanze ad  alto  contenuto  proteico,  macellati  in  ottimo  stato
sanitario e perfettamente dissanguati".
 
          Note all'art. 60:
            -  La  legge 13 febbraio 1990, n. 26, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1990. L'art.
          1 recitava:
            "Art.  1  (Denominazione   del   prodotto).   -   1.   La
          denominazione di origine "Prosciutto di Parma" e' riservata
          esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a
          consentirne in via permanente la indentificazione, ottenuto
          dalla  cosce  fresche  di  suini nati, allevati e macellati
          nell'Italia continentale, prodotto secondo le  prescrizioni
          della  presente  legge,  e  stagionato nella zona tipica di
          produzione per il  periodo  minimo  di  cui  agli  articoli
          seguenti".
            -  La  legge 14 febbraio 1990, n. 30, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1990. L'art.
          1 recitava:
            "Art. 1. - La denominazione di origine di "Prosciutto  di
          San  Daniele" ovvero "Prosciutto di San Daniele del Friuli"
          e'  riservata  esclusivamente  al  prosciutto  munito   del
          contrassegno     atto     a    garantirne    l'origine    e
          l'identificazione:
            a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e
          macellati nell'Italia continentale e preparate  secondo  le
          prescrizioni della presente legge;
            b)   stagionato   nella   zona   tipica   di  produzione,
          geograficamente  individuata  negli  attuali  confini   del
          comune  di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di
          dieci mesi dalla salatura".
            - La legge 12 gennaio 1990, n. 11,  e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1990. L'art.
          1 recitava:
            "Art. 1 (Denominazione d'origine e zona di produzione). -
          1. La denominazione "prosciutto  di  Modena"  e'  riservata
          esclusivamente  al  prosciutto  le  cui fasi di produzione,
          dalla salagione alla  stagionatura  completa,  hanno  luogo
          nella  zona  tipica  di  produzione,  che  corrisponde alla
          particolare  zona  collinare  insistente  sul  bacino  oro-
          idrografico  del  fiume  Panaro e sulle valli confluenti, e
          che, partendo dalla fascia pedemontana, non  supera  i  900
          metri  di  altitudine comprendendo i territori dei seguenti
          comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto,  San
          Cesario  sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano,
          Guiglia, Zocca, Montese, Maranello,  Serramazzoni,  Pavullo
          nel   Frignano,   Lama   Mocogno,  Pievepelago,  Riolunato,
          Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio  Montano,  Monteveglio,
          Savigno,  Monte  San  Pietro,  Sasso  Marconi,  Castello di
          Serravalle,  Castel   d'Aiano,   Bazzano,   Zola   Predosa,
          Bibbiano,  San Polo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza,
          Viano, Castelnuovo Monti".
            - La legge 12 gennaio 1990, n. 11,  e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1990. L'art.
          2 recitava:
            "Art.  2  (Caratteristiche  delle  parti   utilizzate   e
          stagionatura).  -  1.  Il 'prosciutto di Modena' si ottiene
          dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri
          e  scrofe,  allevati   in   stabulazione   nel   territorio
          nazionale, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre
          precedente  la  macellazione  con sostanze tali di limitare
          l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore  al  dieci
          per  cento,  riposati,  digiuni,  macellati  in  condizioni
          sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento  secondo
          le  migliori  tecniche di produzione. La coscia fresca deve
          avere per base ossea il femore, la tibia, la  rotula  e  la
          prima fila delle ossa tarsiche.
            2. La stagionatura del prodotto denominato 'prosciutto di
          Modena'  non  puo'  essere  inferiore a nove mesi a partire
          dall'ingresso della coscia  fresca  nello  stabilimento  di
          stagionatura.
            3. Le cosce fresche del 'prosciutto di Modena' non devono
          subire,  tranne  la  refrigerazione,  alcun  trattamento di
          conservazione, ivi compresa la congelazione".
            -  La legge 4 novembre 1981, n. 628, e' stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 9 novembre 1981. L'art.
          1 recitava:
            "Art.  1.  -  La denominazione 'Prosciutto veneto berico-
          euganeo'  e'  riservata  al  prosciutto  le  cui  fasi   di
          produzione,  dalla  salatura  alla  stagionatura  completa,
          hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente
          individuata   nel   territorio   della    regione    Veneto
          comprendente  i  comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto
          Euganeo,  Este,  Baone,  Cinto  Euganeo,  Lozzo   Atestino,
          Noventa  Vicentina,  Campiglia  dei  Berici,  Sossano,  San
          Germano  dei  Berici,  Grancona,  Sarego,  Lonigo,  Alonte,
          Orgiano,  Cologna  Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di
          Gua',  Pojana  Maggiore,  Albettone,  Barbarano  Vicentino,
          Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e
          merceologiche  dalle  condizioni  proprie  dell'ambiente di
          produzione  e  da  particolari  metodi  della  tecnica   di
          produzione".
            -  La  legge 4 novembre 1981, n. 628, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 9 novembre 1981. L'art.
          2 recitava:
            "Art. 2.  -  Il  prosciutto  veneto  berico-euganeo  deve
          essere  ricavato  dalla  coscia fresca posteriore dei suini
          adulti di razza pregiata, di produzione nazionale  (esclusi
          verri  e  scrofe),  che sono alimentati nell'ultimo periodo
          con sostanze  ad  alto  contenuto  proteico,  macellati  in
          ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.
            Le  cosce  non  devono  essere  congelate e devono essere
          sottoposte alla salagione a non oltre 48 ore  dall'avvenuta
          macellazione.   Le   cosce  vanno  rifilate  dal  grasso  e
          dall'eccesso di cotenna  e  devono  essere  appese  per  la
          lavorazione   e   stagionatura   in   modo  da  evitare  la
          strozzatura del gambo.
            Il prosciutto deve essere stagionato per un  periodo  non
          inferiore a dieci mesi dalla salatura".