Art. 60 
                            Composizione 
 
  1. Il gruppo bancario e' composto alternativamente: 
a) dalla  banca  italiana  capogruppo  e  dalle  societa'   bancarie,
   finanziarie e strumentali da questa controllate; 
b) dalla societa' finanziaria capogruppo e dalle  societa'  bancarie,
   finanziarie  e   strumentali   da   questa   controllate,   quando
   nell'ambito del gruppo abbia  rilevanza  la  componente  bancaria,
   secondo quanto stabilito  dalla  Banca  d'Italia,  in  conformita'
   delle deliberazioni del CICR.