Art. 60. 
              Istituzione degli istituti professionali 
  1. Gli  istituti  professionali  sono  istituiti  con  decreto  del
Ministro della pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro del tesoro e con  gli  altri  Ministri
eventualmente   interessati,   acquisita   l'indicazione   vincolante
dell'ordine di priorita' della regione competente. 
  2. Il decreto determina il contributo annuo a  carico  dello  Stato
per la istituzione e il funzionamento  degli  istituti  e  gli  oneri
assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli  stessi
fini, da enti e privati. Lo stesso decreto  puo'  inoltre  istituire,
sempre e se non ne derivi maggior onere  per  l'erario,  un  convitto
annesso  all'istituto   professionale   e   determinarne   le   norme
sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione. 
  3. Il decreto istitutivo  determina  altresi'  la  finalita'  degli
istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento,  i
titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno  rilasciati.
Le successive modificazioni  all'ordinamento  didattico  dei  singoli
istituti, che non comportino maggiori oneri  per  il  bilancio  dello
Stato,  sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
istruzione.