Art. 60. Invalidi civili Invalidi civili inoccupati 1. Agli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui al comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997, non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 dell'articolo 1 della stessa legge n. 662 del 1996.
Note all'art. 60: -Il testo dell'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.-L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), e' il seguente: "Art. 13 (Assegno mensile). - Ai mutilati ed invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente. L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma puo' essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche". - Il testo dei commi 249, 260 e 263 della piu' volte citata legge n. 662/1996 e', rispettivamente, il seguente: "249. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unita' sanitaria locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482". "260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonche' rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni". "263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato".