Art. 60.
          Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non  espressamente indicate tra quelle  mantenute allo
Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
  a) alla  determinazione delle linee d'intervento  e degli obiettivi
nel settore;
  b)  alla  programmazione  delle risorse  finanziarie  destinate  al
settore;
  c) alla  gestione e  all'attuazione degli interventi,  nonche' alla
definizione delle modalita' di incentivazione;
  d)  alla   determinazione  delle  tipologie  di   intervento  anche
attraverso   programmi   integrati,   di   recupero   urbano   e   di
riqualificazione urbana;
  e) alla fissazione dei criteri  per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia  residenziale  destinati all'assistenza  abitativa,  nonche'
alla determinazione dei relativi canoni.