Art. 60 
  Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri 
 
  1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie
insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare  la  tutela
offerta dal sistema di indennizzo del Paese d'origine, a  un  sistema
di indennizzo riconosciuto,  limitatamente  all'attivita'  svolta  in
Italia. 
  2.  Salvo  che  aderiscano  a  un  sistema  di  indennizzo   estero
equivalente, le succursali di imprese di  investimento  e  di  banche
extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un  sistema  di
indennizzo  riconosciuto,  limitatamente  all'attivita'   svolta   in
Italia. La Banca d'Italia  verifica  che  la  copertura  offerta  dai
sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di  imprese
di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa
considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi  di  indennizzo
riconosciuti.