Art. 60 Misure accessorie 1. Nel caso di reiterate violazioni delle disposizioni previste e sanzionate dagli articoli 56, 57, 58 e 59, che comportino concreto pericolo per l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Autorita' puo' sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, l'atto autorizzatorio o concessorio all'esercizio dell'attivita'.