Art. 60
                          Misure accessorie
  1.  Nel  caso di reiterate violazioni delle disposizioni previste e
sanzionate dagli articoli 56, 57, 58 e 59,  che  comportino  concreto
pericolo  per  l'igiene,  la  salute  e  la sicurezza dei lavoratori,
l'Autorita' puo' sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi,
l'atto autorizzatorio o concessorio all'esercizio dell'attivita'.