Art. 60 
 
 
                        Sospensione cautelare 
 
  1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o  dal
tirocinio  puo'  essere  deliberata  dal  consiglio  distrettuale  di
disciplina competente per  il  procedimento,  previa  audizione,  nei
seguenti  casi:  applicazione  di  misura   cautelare   detentiva   o
interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata  in
sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo  35
del  codice  penale,  anche  se  e'  stata  disposta  la  sospensione
condizionale della pena, irrogata con la  sentenza  penale  di  primo
grado; applicazione di misura di  sicurezza  detentiva;  condanna  in
primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374,  377,  378,
381,  640  e  646  del  codice  penale,   se   commessi   nell'ambito
dell'esercizio della professione o  del  tirocinio,  244,  648-bis  e
648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non  inferiore
a tre anni. 
  2. La sospensione cautelare puo' essere irrogata per un periodo non
superiore ad un anno  ed  e'  esecutiva  dalla  data  della  notifica
all'interessato. 
  3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di
sei  mesi  dalla  sua  irrogazione,  il  consiglio  distrettuale   di
disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio. 
  4.  La  sospensione  cautelare  perde  altresi'  efficacia  se   il
consiglio distrettuale di disciplina delibera  non  esservi  luogo  a
provvedimento    disciplinare,    ovvero    dispone     l'irrogazione
dell'avvertimento o della censura. 
  5. La sospensione cautelare puo' essere revocata o modificata nella
sua durata, d'ufficio o su  istanza  di  parte,  qualora,  anche  per
circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. 
  6. Contro la  sospensione  cautelare  l'interessato  puo'  proporre
ricorso avanti il CNF  nel  termine  di  venti  giorni  dall'avvenuta
notifica nei  modi  previsti  per  l'impugnazione  dei  provvedimenti
disciplinari. 
  7. Il consiglio distrettuale di disciplina  da'  immediata  notizia
del  provvedimento  al  consiglio  dell'ordine  presso  il  quale  e'
iscritto l'avvocato affinche' vi dia esecuzione. 
 
          Note all'art. 60: 
              - Per il testo degli articoli 372, 374, 377 del  codice
          penale, vedi nelle note all'articolo 17. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  244,  381,  640,
          646, 648-bis e 648-ter del codice penale: 
              "Art. 244 (Atti ostili  verso  uno  Stato  estero,  che
          espongono lo Stato  italiano  al  pericolo  di  guerra).  -
          Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti
          o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo
          da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra,  e'
          punito con la reclusione da sei  a  diciotto  anni;  se  la
          guerra avviene, e' punito con l'ergastolo. 
              Qualora gli atti ostili siano tali da turbare  soltanto
          le relazioni con un Governo estero, ovvero  da  esporre  lo
          Stato italiano o i suoi cittadini , ovunque  residenti,  al
          pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e'  della
          reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura  delle
          relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le
          ritorsioni,  la  pena  e'  della  reclusione  da  cinque  a
          quindici anni." 
              "Art. 378 (Favoreggiamento personale). - Chiunque, dopo
          che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce
          la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei
          casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno  a  eludere  le
          investigazioni dell'autorita', o a sottrarsi alle  ricerche
          di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 
              Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'art.
          416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione
          non inferiore a due anni. 
              Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce
          una pena diversa, ovvero di  contravvenzioni,  la  pena  e'
          della multa fino a euro 516. 
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          quando la persona aiutata non e' imputabile o  risulta  che
          non ha commesso il delitto.". 
              "Art. 381 (Altre infedelta'  del  patrocinatore  o  del
          consulente tecnico). - Il  patrocinatore  o  il  consulente
          tecnico, che,  in  un  procedimento  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria,   presta   contemporaneamente,    anche    per
          interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a
          favore di parti contrarie, e' punito, qualora il fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, con la reclusione  da  sei
          mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. 
              La pena e' della reclusione fino  a  un  anno  e  della
          multa da euro 51 a euro  516,  se  il  patrocinatore  o  il
          consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una
          parte, assume, senza il consenso di  questa,  nello  stesso
          procedimento, il patrocinio o  la  consulenza  della  parte
          avversaria.". 
              "Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
          inducendo taluno in errore, procura a se'  o  ad  altri  un
          ingiusto profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
          a euro 1.032. 
              La pena e' della reclusione da  uno  a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549: 
              1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di  un
          altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare  taluno
          dal servizio militare; 
              2. se il fatto e' commesso  ingenerando  nella  persona
          offesa il timore di un  pericolo  immaginario  o  l'erroneo
          convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'; 
              2-bis. se  il  fatto  e'  commesso  in  presenza  della
          circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 
              Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,
          salvo che ricorra taluna  delle  circostanze  previste  dal
          capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. 
              "Art. 646 (Appropriazione indebita).  -  Chiunque,  per
          procurare a  se'  o  ad  altri  un  ingiusto  profitto,  si
          appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a
          qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a  querela  della
          persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con  la
          multa fino a euro 1.032. 
              Se il fatto e' commesso su cose possedute a  titolo  di
          deposito necessario, la pena e' aumentata. 
              Si  procede  d'ufficio,  se  ricorre   la   circostanza
          indicata  nel   capoverso   precedente   o   taluna   delle
          circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61." 
              "Art.  648-bis  (Riciclaggio).  -  Fuori  dei  casi  di
          concorso nel  reato,  chiunque  sostituisce  o  trasferisce
          denaro, beni o altre utilita' provenienti  da  delitto  non
          colposo,  ovvero  compie  in  relazione   ad   essi   altre
          operazioni, in modo da ostacolare  l'identificazione  della
          loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da
          quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032  a  euro
          15.493. 
              La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
              La pena e' diminuita se il denaro, i beni  o  le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque  anni.
          Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.". 
              "Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni  o  utilita'  di
          provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  di
          concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
          648-bis, impiega  in  attivita'  economiche  o  finanziarie
          denaro, beni o altre utilita' provenienti  da  delitto,  e'
          punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con  la
          multa da euro 1.032 a euro 15.493. 
              La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
              La pena e' diminuita nell'ipotesi  di  cui  al  secondo
          comma dell'articolo 648. 
              Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.".