Art. 60 
 
(Semplificazione del sistema di  finanziamento  delle  universita'  e
      delle procedure di valutazione del sistema universitario) 
 
  1. Al fine  di  semplificare  il  sistema  di  finanziamento  delle
universita'  statali  e  non  statali,  a  decorrere   dall'esercizio
finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato  per  le
finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge  24
dicembre 1993,  n.  537,  e  della  legge  7  agosto  1990,  n.  245,
concernenti   la   programmazione   dello   sviluppo   del    sistema
universitario, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  1,  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  Fondo  per  il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per
le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse
di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la  quota  di
rispettiva  competenza,  calcolata  sulla  base  delle   assegnazioni
relative al triennio 2010-2012,  rispettivamente  nel  Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita' statali  e  nel  contributo
statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,  n.  243,  alle
universita' non statali legalmente riconosciute. 
  2. All'articolo 13, comma 12, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema di
valutazione della attivita' amministrative delle universita' e  degli
enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31  dicembre
2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario  (ANVUR)  e  della  ricerca  nel  rispetto  dei
principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita' ai poteri di
indirizzo della Commissione di cui al comma 5.". 
  3. L'ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma
2 con le  risorse  finanziarie  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. Dall'applicazione  del  presente  articolo  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.