Art. 60 
 
                             Generalita' 
 
  Ai fini della trattazione di informazioni classificate nazionali, e
di  informazioni  classificate  internazionali,  NATO  e  dell'Unione
europea, i  CIS  devono  essere  organizzati  secondo  metodologie  e
procedure che, attraverso  la  protezione  del  sistema  e  dei  suoi
componenti,  risultino  idonee   ad   assicurare   la   riservatezza,
l'integrita', la disponibilita',  l'autenticita'  e  il  non  ripudio
delle informazioni classificate (Information Assurance).