Art. 60 Generalita' Ai fini della trattazione di informazioni classificate nazionali, e di informazioni classificate internazionali, NATO e dell'Unione europea, i CIS devono essere organizzati secondo metodologie e procedure che, attraverso la protezione del sistema e dei suoi componenti, risultino idonee ad assicurare la riservatezza, l'integrita', la disponibilita', l'autenticita' e il non ripudio delle informazioni classificate (Information Assurance).