Art. 60 
 
 
                   Poteri generali di risoluzione 
 
  1. Per dare attuazione alle misure disciplinate dal Capo II  e  dal
Capo IV, la Banca d'Italia puo' esercitare i seguenti poteri: 
    a)  richiedere  ai  soggetti  indicati  all'articolo  2  e   alle
succursali italiane di banche  extracomunitarie  la  trasmissione  di
notizie, dati e documenti, nonche' di ogni altra  informazione  utile
ai fini dell'avvio e all'attuazione della risoluzione, ed  effettuare
ispezioni per  acquisire  direttamente  notizie,  dati,  documenti  e
informazioni; 
    b) disporre il  trasferimento  a  terzi  di  azioni  o  di  altre
partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione; 
    c) disporre la cessione a terzi interessati di  beni  e  rapporti
giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione; 
    d) ridurre o azzerare il valore nominale di  azioni  o  di  altre
partecipazioni emesse dall'ente  sottoposto  a  risoluzione,  nonche'
annullare le azioni o i titoli; 
    e)  ridurre  o  azzerare  il  valore  nominale  delle  passivita'
ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o  il  debito  residuo
derivante dalle medesime passivita'; 
    f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente
sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passivita' garantite  di
cui all'articolo 49, comma 1, lettera b); 
    g)  convertire  passivita'  ammissibili  in  azioni  o  in  altre
partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di  una  societa'
che lo controlla o di un ente-ponte; 
    h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la societa' che
lo controlla  emetta  nuove  azioni,  altre  partecipazioni  o  altri
strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale; 
    i) modificare la scadenza dei titoli  di  debito  e  delle  altre
passivita' ammissibili emessi dall'ente sottoposto a  risoluzione,  o
modificare l'importo degli interessi maturati in relazione  a  questi
strumenti e passivita' o la data a partire dalla quale gli  interessi
divengono esigibili, anche sospendendo i relativi  pagamenti  per  un
periodo transitorio; questo potere non  si  applica  alle  passivita'
garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b); 
    l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento  dei
contratti finanziari o dei contratti derivati di cui e' parte  l'ente
sottoposto a risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54; 
    m) disporre la  rimozione  o  la  sostituzione  degli  organi  di
amministrazione  e  controllo   e   dell'alta   dirigenza   dell'ente
sottoposto a risoluzione, nel  caso  in  cui  siano  venute  meno  le
condizioni della loro permanenza in carica; 
    n)  chiedere  alla  Banca  Centrale   Europea   quale   autorita'
competente di effettuare la valutazione del potenziale acquirente  di
una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili. 
  2.  Salvo  quando  diversamente  previsto  dal  presente   decreto,
nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca  d'Italia  non  e'
tenuta a: 
    a) ottenere il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o
privato,  inclusi  azionisti  o  creditori  dell'ente  sottoposto   a
risoluzione; 
    b) fornire comunicazioni, prima dell'esercizio di  un  potere  di
risoluzione  di  cui  al  presente  Capo,  inclusa  la  pubblicazione
obbligatoria di eventuali avvisi o  prospetti,  ne'  a  depositare  o
registrare documenti presso altre autorita'.