Art. 60 
 
            Tariffa sociale del servizio idrico integrato 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
al fine di garantire l'accesso universale  all'acqua,  assicura  agli
utenti  domestici  del  servizio  idrico  integrato   in   condizioni
economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni  agevolate,  alla
fornitura della quantita' di acqua necessaria per il  soddisfacimento
dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme
rappresentative, sulla base dei principi e  dei  criteri  individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Al fine di assicurare la copertura  degli  oneri  derivanti  dal
comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema
idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria
per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalita'
per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1. 
  3. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti
dalle attivita' di  manutenzione  delle  reti  relative  al  servizio
idrico integrato e degli impianti a queste  connessi  possono  essere
tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del  gestore,  o
altro  centro  equivalente,  previa  comunicazione  all'autorita'  di
controllo e vigilanza». 
 
          Note all'art. 60: 
              Si riporta il testo dell'art. 190  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 190. Registri di carico  e  scarico.  -  1.  Sono
          obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico
          e scarico dei rifiuti: 
              a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
          speciali pericolosi e gli  enti  e  le  imprese  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non  pericolosi  di  cui  alle
          lettere c) e d) del comma 3  dell'art.  184  e  di  rifiuti
          speciali  non  pericolosi  da  potabilizzazione   e   altri
          trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma  3
          dell'art. 184; 
              b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
          che raccolgono  e  trasportano  rifiuti  o  che  effettuano
          operazioni  di  preparazione  per  il   riutilizzo   e   di
          trattamento,  recupero  e  smaltimento,  compresi  i  nuovi
          produttori e, in caso di trasporto intermodale, i  soggetti
          ai quali sono affidati i rifiuti speciali in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto ai  sensi  dell'art.  188-ter,  comma  1,  ultimo
          periodo; 
              c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di carico e scarico: 
              a) gli enti e le imprese  obbligati  o  che  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  dalla  data  di  effettivo
          utilizzo operativo di detto sistema; 
              b) le attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri
          rifiuti speciali non pericolosi  effettuate  dagli  enti  e
          imprese produttori iniziali. 
              1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui  all'art.  2135
          del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
          adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
          scarico con una delle due seguenti modalita': 
              a) con la conservazione progressiva per  tre  anni  del
          formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
          relativo al trasporto dei  rifiuti,  o  della  copia  della
          scheda del sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
          rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,  lettera
          a); 
              b) con la conservazione per tre anni del  documento  di
          conferimento di rifiuti pericolosi  prodotti  da  attivita'
          agricole,  rilasciato  dal  soggetto  che   provvede   alla
          raccolta  di  detti  rifiuti  nell'ambito   del   'circuito
          organizzato di raccolta' di  cui  all'art.  183,  comma  1,
          lettera pp). 
              1-quater. Nel  registro  di  carico  e  scarico  devono
          essere  annotate  le  informazioni  sulle   caratteristiche
          qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o  soggetti
          alle diverse attivita' di  trattamento  disciplinate  dalla
          presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni   devono   essere
          effettuate: 
              a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
          dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
              b) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di preparazione  per  il  riutilizzo,  entro  dieci  giorni
          lavorativi dalla  presa  in  carico  dei  rifiuti  e  dallo
          scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; 
              c) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in
          carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
              d) per gli intermediari e i  commercianti,  almeno  due
          giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
          dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
              1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al  comma
          1-ter possono sostituire il registro di  carico  e  scarico
          con  la  conservazione  della  scheda  SISTRI  in   formato
          fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio
          informatico  e'  accessibile  on-line   sul   portale   del
          destinatario, in apposita sezione, con nome  dell'utente  e
          password dedicati. 
              2. I registri di carico e scarico  sono  tenuti  presso
          ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
          eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
          con i formulari di identificazione  di  cui  all'art.  193,
          comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la  copia
          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.  188-bis,  comma  2,
          lett.  a),  trasmessa  dall'impianto  di  destinazione  dei
          rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla  data
          dell'ultima registrazione. 
              3.  I  produttori  iniziali  di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione
          annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di  rifiuti
          non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della  tenuta
          dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche  tramite
          le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'  di
          servizi di diretta emanazione delle stesse, che  provvedono
          ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
              3-bis. I registri  di  carico  e  scarico  relativi  ai
          rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
          relative al servizio idrico integrato e  degli  impianti  a
          queste connessi possono essere tenuti  presso  le  sedi  di
          coordinamento organizzativo del  gestore,  o  altro  centro
          equivalente,   previa   comunicazione   all'autorita'    di
          controllo e vigilanza. 
              4. Le informazioni contenute nel registro di  carico  e
          scarico  sono  rese  disponibili   in   qualunque   momento
          all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 
              5. I  registri  di  carico  e  scarico  sono  numerati,
          vidimati e gestiti con le procedure e le modalita'  fissate
          dalla normativa sui registri  IVA.  Gli  obblighi  connessi
          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono
          correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata  carta
          formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
          e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
          competenti. 
              6. La disciplina di  carattere  nazionale  relativa  ai
          registri di carico e scarico e' quella di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.  148,  come
          modificato dal comma 7. 
              7. Nell'Allegato  C1,  sezione  III,  lettera  c),  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  148,
          dopo  le  parole:  «in  litri»  la  congiunzione:  «e»   e'
          sostituita dalla disgiunzione: «o». 
              8. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono
          inquadrati in un'organizzazione di  ente  o  impresa,  sono
          soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico  e
          scarico e vi  adempiono  attraverso  la  conservazione,  in
          ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'art. 188-bis, comma 2, lett. a),  relative  ai  rifiuti
          prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 
              9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di
          cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), sono escluse  dagli
          obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non
          pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la  registrazione  del
          carico   e   dello   scarico   puo'    essere    effettuata
          contestualmente al momento dell'uscita dei  rifiuti  stessi
          dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per  ciascun
          codice dell'elenco dei rifiuti."