Art. 60 Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine 1. I produttori, gli importatori e i grossisti diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico. Il registro e' dematerializzato ed e' tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalita' stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui al comma 1, ad eccezione delle industrie farmaceutiche, dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico ai sensi dell'articolo 58, comma 1, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, e' fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.