Art. 60 
 
 
Registri per i produttori, gli importatori e i  grossisti  di  talune
                         sostanze zuccherine 
 
  1. I produttori, gli importatori e i grossisti  diversi  da  quelli
che  commercializzano  esclusivamente  zucchero  preconfezionato   in
bustine di peso massimo pari a 10 grammi di  saccarosio,  escluso  lo
zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio  e  fruttosio  e
degli  zuccheri  estratti  dall'uva  diversi  dal  mosto  concentrato
rettificato, anche in soluzione, sono  soggetti  alla  tenuta  di  un
registro  aggiornato  di   carico   e   scarico.   Il   registro   e'
dematerializzato  ed  e'  tenuto  nell'ambito  del  SIAN  secondo  le
prescrizioni e le  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel  registro  di
cui al comma 1,  ad  eccezione  delle  industrie  farmaceutiche,  dei
commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico  o
che producono  alimenti  in  laboratori  artigiani  o  in  laboratori
annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, e di  quelli  in
possesso di un registro di carico e scarico  ai  sensi  dell'articolo
58,  comma  1,  o  dell'apposito   registro   vidimato   dall'ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente  per  territorio,
e' fatto obbligo di tenere un registro di carico  e  scarico  con  le
stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.