Art. 60 
 
 
(Proventi da partecipazioni a societa', enti o OICR di  dipendenti  e
                           amministratori) 
 
  1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o  indiretta,
a societa', enti o organismi di investimento collettivo del risparmio
percepiti da dipendenti e amministratori di tali  societa',  enti  od
organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di  soggetti
ad essi legati da un rapporto diretto  o  indiretto  di  controllo  o
gestione, se relativi ad azioni, quote o altri  strumenti  finanziari
aventi diritti patrimoniali rafforzatisi  considerano  in  ogni  caso
redditi di capitale o redditi diversi se: 
  a) l'impegno di investimento complessivo di tutti  i  dipendenti  e
gli amministratori di cui al  presente  comma,  comporta  un  esborso
effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento  complessivo
effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio  o
del patrimonio netto nel caso di societa' o enti; 
  b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che  danno
i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo  dopo  che
tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento  collettivo
del  risparmio  abbiano  percepito  un  ammontare  pari  al  capitale
investito e ad un rendimento minimo  previsto  nello  statuto  o  nel
regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla  condizione
che  gli  altri  soci  o   partecipanti   dell'investimento   abbiano
realizzato con la cessione  un  prezzo  di  vendita  almeno  pari  al
capitale investito e al predetto rendimento minimo; 
  c) le  azioni,  le  quote  o  gli  strumenti  finanziari  aventi  i
suindicati  diritti  patrimoniali  rafforzati   sono   detenuti   dai
dipendenti e amministratori di cui al presente comma o,  in  caso  di
decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o,  se
precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di
cambio di controllo o di sostituzione del soggetto  incaricato  della
gestione. 
  2. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo  di  cui  al
comma 1, lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato
a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato
o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o  sottoscrizione  delle
azioni, quote o strumenti finanziari e,  nel  caso  di  soggetti  non
residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione
nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia. 
  3. Ai fini della determinazione dell'importo di  cui  al  comma  1,
lettera a), si considera anche l'ammontare  sottoscritto  in  azioni,
quote  o  altri  strumenti  finanziari  senza  diritti   patrimoniali
rafforzati. 
  4. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
proventi derivanti dalla partecipazione a organismi  di  investimento
collettivo del risparmio, societa' o enti residenti o  istituiti  nel
territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati  o
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. 
  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
proventi delle azioni,  quote  o  strumenti  finanziari  percepiti  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.