Art. 59. Istituzione nuovi profili per le attivita' di comunicazione e informazione 1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, le parti ritengono opportuno valorizzare e migliorare le attivita' di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, mediante la previsione di un specifica area professionale «Informazione e comunicazione». 2. In linea con quanto previsto al comma 1, i contenuti professionali della suddetta area, con riferimento alle categorie D ed EP, sono cosi' articolati e definiti: gestione e coordinamento dei processi di comunicazione e informazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi dell'amministrazione; definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale; raccordo dei processi di gestione dei siti internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall'amministrazione e del loro funzionamento; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull'attivita' istituzionale dell'amministrazione; gestione degli eventi, dell'accesso civico e delle consultazioni pubbliche. 3. L'area professionale di cui al presente articolo potra' essere oggetto di ulteriore approfondimento nell'ambito dei lavori della Commissione di cui all'art. 44, anche in relazione alle modalita' specifiche di adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti, alla definizione dei percorsi formativi, ad eventuali e specifiche modalita' di articolazione dell'orario di lavoro. Gli Atenei, in relazione alla propria organizzazione, possono prevedere un'analoga area anche nella categoria C, tenendo conto della relativa declaratoria.