Art. 60 
 
 
                Accordi di ristrutturazione agevolati 
 
    1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e'  ridotta
della meta' quando il debitore: 
    a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; 
    b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere  misure  protettive
temporanee.