Art. 60. La valutazione negativa 1. Nei distinti e specifici processi di valutazione dell'art. 57 (Organismi per la verifica e valutazione delle attivita' professionali e dei risultati dei dirigenti), la formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduta da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.