Art. 60 
 
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi  delle  infrastrutture
                  delle reti energetiche nazionali 
 
  1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale  di
trasmissione  dell'energia  elettrica  e  della  rete  nazionale   di
trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  introdotto  dall'articolo
50 del presente decreto, sono autorizzate  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge  29  agosto  2003,  n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale
di sviluppo delle rispettive reti in cui sono  state  inserite.  Alle
stesse infrastrutture sono  applicabili  le  disposizioni  introdotte
dallo stesso articolo 50. 
  2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale  di
trasmissione  dell'energia  elettrica  individuate  nei  decreti  del
Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o  nel  Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il  Clima  (PNIEC)  che  ricadono
nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del  Consiglio
10 maggio  2018,  n.  76,  possono  essere  sottoposte  al  dibattito
pubblico secondo le modalita' di cui al regolamento (UE) 347/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013. 
  3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto  legislativo  1  giugno
2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: "12. Terna S.p.A. predispone
ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano  decennale  di  sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli  obiettivi  in
materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e
sicurezza  del  sistema  energetico  stabiliti  nel  Piano  Nazionale
Integrato per  l'Energia  e  il  Clima  (PNIEC).  Il  Ministro  dello
sviluppo   economico,   acquisito    il    parere    delle    Regioni
territorialmente interessate dagli interventi in programma  e  tenuto
conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla  procedura
di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee  di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere  nei
dieci anni successivi, anche  in  risposta  alle  criticita'  e  alle
congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti
programmati  e  i  nuovi  investimenti  da  realizzare  nel  triennio
successivo  e  una   programmazione   temporale   dei   progetti   di
investimento,  secondo  quanto  stabilito   nella   concessione   per
l'attivita' di trasmissione e dispacciamento  dell'energia  elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo  16  marzo
1999, n.79. Ogni  anno  Terna  S.p.A.  presenta  al  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  all'ARERA  un   documento   sintetico   degli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano  di  sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di  avanzamento  degli
interventi inclusi nei precedenti Piani.". 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.
327, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo  periodo,  dopo
le parole "dell'uso civico" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il
caso di opera interrata o che occupi una superficie  inferiore  al  5
per cento rispetto a quella complessiva oggetto  di  diritto  di  uso
civico"; 
  b) all'articolo 6, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: "9-bis
L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore  entita',  puo'
delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei
propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito  della
delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno  specificati  in
ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo  i  soggetti
cui  sono  delegati  i  poteri  espropriativi  possono  avvalersi  di
societa' controllate nonche' di societa' di  servizi  ai  fini  delle
attivita' preparatorie."; 
  c) all'articolo 52-quinquies, dopo  il  comma  2  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  "2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari,
venga determinato, nell'ambito della  procedura  di  VIA,  che  debba
svolgersi anche la verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico
disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  il  proponente
presenta il piano per l'espletamento delle  operazioni  di  cui  alle
lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e' realizzata  a
integrazione della progettazione preliminare o  in  concomitanza  con
l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con
la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato
articolo 25, comma 8; ai sensi  del  comma  9  dell'articolo  25  del
decreto legislativo n. 50 del 2016,  la  procedura  si  conclude  con
l'approvazione  del  soprintendente   di   settore   territorialmente
competente entro un termine non superiore  a  sessanta  giorni  dalla
data in cui il soggetto proponente  ha  comunicato  gli  esiti  delle
attivita' svolte in attuazione del piano.  Il  provvedimento  di  VIA
puo' essere adottato in pendenza della verifica di  cui  all'articolo
25 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  che  deve  in  ogni  caso
essere effettuata prima dell'inizio dei lavori. 
  2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e  il  rispetto  della
normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti  al  regime  di
denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti  esistenti,
necessari per ragioni  di  obsolescenza,  che  siano  effettuati  sul
medesimo  tracciato,  nonche'  le  relative  dismissioni  dei  tratti
esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica  vigente,
sono altresi' realizzabili  tramite  regime  di  denuncia  di  inizio
attivita'  anche  i  rifacimenti   di   metanodotti   che,   restando
all'interno della relativa fascia  di  servitu',  si  discostino  dal
tracciato esistente.". 
  5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n.  290,  sono
appartate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: "La
Regione o le Regioni interessate, entro  il  termine  di  conclusione
della conferenza di servizi di cui al capo IV della  legge  7  agosto
1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e
la compatibilita'  dell'opera  con  essi  ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 4,  comma  1-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327."; 
  b)  dopo  il  comma  4-quaterdecies,  e'  aggiunto   il   seguente:
"4-quinquiesdecies. Fermi  restando  i  vincoli  di  esercizio  e  il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono  sottoposte
al  regime  di  inizio  attivita'  previsto  al  comma  4-sexies   le
ricostruzioni di linee aeree esistenti,  necessarie  per  ragioni  di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie  esistenti,  che
siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un
massimo  di  15  metri  lineari  e  non  comportino  una   variazione
dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20  per  cento  rispetto
all'esistente. Tenuto conto dei vincoli  di  fattibilita'  tecnica  e
della normativa tecnica vigente, sono altresi'  realizzabili  tramite
regime  di  inizio  attivita'   previsto   al   comma   4-sexies   le
ricostruzioni  di  linee  in  cavo  interrato  esistenti  che   siano
effettuate sul medesimo  tracciato  o  che  si  discostino  entro  il
margine della strada impegnata  o  entro  i  tre  metri  dal  margine
esterno della trincea di posa.". 
  6. Al fine di realizzare il  rilancio  delle  attivita'  produttive
nella regione Sardegna, garantendo  l'approvvigionamento  di  energia
all'isola a prezzi sostenibili  e  in  linea  con  quelli  del  resto
d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente  e
l'attuazione  degli  obiettivi  del  PNIEC,  in  tema   di   rilancio
industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di  phase  out  delle
centrali a carbone presenti nella regione  Sardegna,  e'  considerato
parte della rete nazionale di trasporto,  anche  ai  fini  tariffari,
l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas
naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la  fornitura  di
gas  naturale  mediante  navi  spola  a  partire  da   terminali   di
rigassificazione italiani regolati  e  loro  eventuali  potenziamenti
fino ai terminali di rigassificazione  da  realizzare  nella  regione
stessa. Il gestore della  rete  nazionale  di  trasporto  attiva  una
procedura  per  consentire   la   presentazione   di   richieste   di
allacciamento alla rete  nazionale  di  trasporto  a  mezzo  di  tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della
legge di conversione del  presente  decreto,  e  avvia  le  attivita'
propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. 
  7.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli   interventi
finalizzati  a  favorire  il  raggiungimento   degli   obiettivi   di
decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero  dello  sviluppo  economico
puo' avvalersi, nel limite di dieci unita',  di  personale  dell'area
funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni  pubbliche,  con
esclusione del personale docente educativo,  amministrativo,  tecnico
ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  all'Agenzia  nazionale
per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico
sostenibile (ENEA), al Gestore dei  servizi  energetici  S.p.A.  (GSE
S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad
altri enti di ricerca,  con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'  di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e
competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in  posizione
di comando,  distacco,  fuori  ruolo  o  analoga  posizione  prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi  dell'articolo  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento  in
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.