(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 600)
                Art. 600. (Art. 138 del Testo Unico) 
                              QUIETANZA 

 
  Per ogni oblazione viene compilata e rilasciata apposita quietanza. 
  Le quietanze sono distaccate da appositi bollettari a madre e 
  figlia in consegna all'accertatore ed  all'Ufficio  o  Comando  dal
quale questi dipende. 
  In ogni quietanza, oltre alla somma pagata, sono indicati il nome e
cognome del contravventore, la data del rilascio, la norma violata  e
il luogo dove e' stata commessa la infrazione.