Art. 600. 
                 Competenze in materia di quiescenza 
 
  1. La ripartizione delle  competenze  tra  gli  uffici  centrali  e
periferici in materia di trattamento di quiescenza, di  riscatto,  di
riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili  in  quiescenza,
nonche' in materia di trattamento di  previdenza,  e'  stabilita  con
regolamento da emanarsi con decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.