Art. 600. Competenze in materia di quiescenza 1. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonche' in materia di trattamento di previdenza, e' stabilita con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.